Responsabilità per lavoro eccessivo senza rifiutoFonte: Cod. Civ. Articolo 2087
14 Settembre 2017
Può il datore essere responsabile per i danni subiti dal dipendente per eccessivo lavoro, se quest'ultimo non ha comunque mai rifiutato di svolgere la propria prestazione?
Il datore è gravato, ex art. 2087 c.c., dall'obbligo di salvaguardare la salute sia psichica che fisica dei propri dipendenti, dovendosi in merito valutare anche l'organizzazione del lavoro operata dal medesimo. Qualora il lavoratore subisca un danno dalla programmazione datoriale, trovandosi in una condizione di "super lavoro", non avrà alcun rilievo, come esimente, la mancanza di un manifesto rifiuto da parte dello stesso. Ciò determinerebbe, infatti, uno svantaggio per il dipendente il quale, in modo coerente alla responsabilità connessa alla funzione da questo svolta e al fine di soddisfare esigenze organizzative dell'attività datoriale, si sia conformato alle disposizioni contenute all'art. 2104 c.c. Si confronti: Cass. n. 14313/2017 e n. 2038/2008.
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