Integrazione del trattamento minimo: da dove si parte per fare il calcolo?
06 Febbraio 2015
Cass.civ, sez. lavoro, 20 gennaio 2015, n.860, sent.
L'espressione «redditi assoggettabili» ad IRPEF deve essere interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è da intendersi al lordo, cioè comprensivo degli oneri deducibili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 860, depositata il 20 gennaio 2015. Il caso. La Corte d'appello di Lecce riconosceva ad un uomo l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità, sul presupposto di un reddito imponibile, al netto delle deduzioni fiscali, inferiore al limite di legge. I giudici ritenevano che bisognasse far riferimento al reddito costituente la base imponibile per la determinazione dell'imposta dell'IRPEF. A loro giudizio, inoltre, l'art. 3 d.P.R. n. 917/1986 (T.U. imposte dirette) stabilisce che, per la base imponibile, si tiene conto di tutti i redditi posseduti dal contribuente, al netto degli oneri deducibili. Redditi al lordo. La Corte di Cassazione ricorda che il d.m. n. 553/1992 prevede che nella dichiarazione devono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF o esenti da tale imposta. Questo d.m. si riferisce alle prestazioni assistenziali dei mutilati ed invalidi civili. La stessa ratio è riscontrabile nell'art. 6 l. n. 638/1983, relativa all'assegno di invalidità.
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