Integrazione del trattamento minimo: da dove si parte per fare il calcolo?

La Redazione
06 Febbraio 2015

L'espressione «redditi assoggettabili» ad IRPEF deve essere interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è da intendersi al lordo, cioè comprensivo degli oneri deducibili

Cass.civ, sez. lavoro, 20 gennaio 2015, n.860, sent.

L'espressione «redditi assoggettabili» ad IRPEF deve essere interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è da intendersi al lordo, cioè comprensivo degli oneri deducibili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 860, depositata il 20 gennaio 2015.

Il caso. La Corte d'appello di Lecce riconosceva ad un uomo l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità, sul presupposto di un reddito imponibile, al netto delle deduzioni fiscali, inferiore al limite di legge. I giudici ritenevano che bisognasse far riferimento al reddito costituente la base imponibile per la determinazione dell'imposta dell'IRPEF. A loro giudizio, inoltre, l'art. 3 d.P.R. n. 917/1986 (T.U. imposte dirette) stabilisce che, per la base imponibile, si tiene conto di tutti i redditi posseduti dal contribuente, al netto degli oneri deducibili.
L'INPS ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 6 l. n. 638/1983, che prevede, come requisito reddituale per l'integrazione al minimo, il possesso di redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo delle persone fisiche. I «redditi assoggettabili» sono da intendersi in misura più ampia dei «redditi assoggettati» ad IRPEF, cui si riferisce il T.U. a fini esclusivamente fiscali.

Redditi al lordo. La Corte di Cassazione ricorda che il d.m. n. 553/1992 prevede che nella dichiarazione devono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF o esenti da tale imposta. Questo d.m. si riferisce alle prestazioni assistenziali dei mutilati ed invalidi civili. La stessa ratio è riscontrabile nell'art. 6 l. n. 638/1983, relativa all'assegno di invalidità.
Non possono non ricomprendersi nel reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione della pensione tutte le voci che lo compongono, tranne quelle escluse dal computo espressamente dal legislatore.
Interpretazione più ampia. Perciò, l'espressione «redditi assoggettabili» ad IRPEF deve essere interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è da intendersi al lordo, cioè comprensivo degli oneri deducibili.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

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