Calcolo dei periodi di disoccupazione a fini pensionistici

La Redazione
06 Febbraio 2015

I periodi di disoccupazione possono valere come contribuzione figurativa solo qualora il soggetto abbia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente il periodo di disoccupazione

Cass.civ., sez. lavoro, 19 gennaio 2015, n. 766, sent.

I periodi di disoccupazione possono valere come contribuzione figurativa solo qualora il soggetto abbia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente il periodo di disoccupazione. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 766, depositata il 19 gennaio 2015.

Il caso. La Corte d'appello di Reggio Calabria accoglieva la domanda di un uomo di assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 4 l. n. 222/1984. I giudici rilevavano che il privato fosse in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per fruire della prestazione, sulla base degli estratti contributivi INPS, da cui risultavano nel quinquennio versamenti contributivi per due anni (1997 e 1998) ed un anno (1996) di disoccupazione agricola utile ai fini contributivi.
L'INPS ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che, per il perfezionamento del requisito contributivo, possono essere computati come periodi di contribuzione figurativa i periodi di disoccupazione, soltanto se il soggetto è in possesso di un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente ciascun periodo di disoccupazione. Invece, il privato, nel quinquennio precedente il periodo di disoccupazione, non era in possesso di alcuna contribuzione.

Periodi di disoccupazione da computare, ma solo se… La Corte di Cassazione ricorda che, se dall'estratto contributivo del ricorrente versato in atti risulta il periodo di disoccupazione, non tutti i contributi che compaiono sull'estratto sono utilizzabili per il diritto alla prestazione pensionistica o per la relativa misura. I periodi di disoccupazione possono valere come contribuzione figurativa solo qualora il soggetto abbia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente il periodo di disoccupazione.
Nel caso di specie, il triennio considerato (1996-1998) non era pieno, ma includeva un periodo di disoccupazione che non poteva essere computato, in quanto non preceduto da contribuzione utile nel quinquennio precedente.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del privato all'assegno di invalidità.

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