Congedi parentali e contrattazione collettiva ante Jobs act

La Redazione
12 Aprile 2016

L'Interpello n. 13/2016 del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito al rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dei congedi parentali ed alla possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte del datore di lavoro.

L'Interpello n. 13/2016 del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito al rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dei congedi parentali ex art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 ed alla possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte del datore di lavoro.

1) A seguito dell'intervento dell'art. 7, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 80/2015 che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possono continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni?

Secondo l'Amministrazione, le clausole della contrattazione collettiva già vigenti al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80) continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti: quelli minimi restano fissati in 15 giorni ogniqualvolta la contrattazione collettiva abbia richiamato, per la loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

2) Il datore di lavoro, anche su richiesta del lavoratore nel rispetto del temine minimo di preavviso, può disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa?

Questa la risposta ministeriale: “la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l'unico onere del rispetto del preavviso; resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia”.

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