Part-time e full-time: trasformazioni compatibili con i contratti di solidarietà?
12 Aprile 2016
In costanza di contratto di solidarietà difensivo ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, è possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in full-time e viceversa, ferma restando l'assenza di incrementi dell'organico aziendale nell'ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati?
Risponde il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14/2016.
Essendo compatibili con la ratio del contratto di solidarietà, le modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata non necessitano della definizione di un nuovo accordo a condizione che le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste. Quindi, se il carattere strutturale del part-time è già stato valutato, è possibile dare seguito alle domande di trasformazione dei lavoratori (da tempo pieno a parziale e viceversa), qualora non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.
In conclusione, afferma il Dicastero che “risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita – sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato – secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti. Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà”. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |