Part-time e full-time: trasformazioni compatibili con i contratti di solidarietà?

La Redazione
12 Aprile 2016

In costanza di contratto di solidarietà, è possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in full-time, e viceversa, qualora ciò non determini alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo. Così il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14/2016.

In costanza di contratto di solidarietà difensivo ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, è possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in full-time e viceversa, ferma restando l'assenza di incrementi dell'organico aziendale nell'ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati?

Risponde il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14/2016.

Essendo compatibili con la ratio del contratto di solidarietà, le modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata non necessitano della definizione di un nuovo accordo a condizione che le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.

Quindi, se il carattere strutturale del part-time è già stato valutato, è possibile dare seguito alle domande di trasformazione dei lavoratori (da tempo pieno a parziale e viceversa), qualora non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.

In conclusione, afferma il Dicastero che “risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita – sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato – secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti. Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà”.

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