Le Collaborazioni personali e continuative dopo il «Jobs act» e la Circolare n. 3/2016 del Ministero
12 Maggio 2016
Introduzione
Le collaborazioni coordinate e continuative, anche nella modalità a progetto, sono state destinatarie di uno dei passi più significativi delle recenti riforme che, nel loro complesso, sono comunemente indicate con il nome di «Jobs act». Le norme varate hanno tuttavia lasciato aperte alcuni dubbi interpretativi, in parte oggi affrontati e risolti dal Ministero del Lavoro, attraverso la recente circolare 1° febbraio 2106, n. 3. Nascita ed evoluzione
Nel prosieguo esamineremo i tratti principali della disciplina delle collaborazioni e gli aspetti sui quali la circolare è intervenuta. Per cogliere la portata dell'innovazione operata dal «Jobs act», è tuttavia opportuno ripercorrere preliminarmente l'evoluzione normativa che lo ha preceduto.
Come noto, le novità introdotte dal «Jobs act» in materia di collaborazioni (personali, coordinate e) continuative rappresentano l'ultimo tassello di un percorso normativo risalente nel tempo. Fino al 2003, tali collaborazioni trovavano la loro fonte normativa, essenzialmente, nell' art. 1321 Cod. civ . art. 409 cod. proc. civ. art. 2, L. 14 luglio 1959, n. 741 Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Il «Jobs act» ha abrogato la disciplina del contratto a progetto con effetto dalla metà dello scorso anno e ha contestualmente disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, talune collaborazioni divengano automaticamente destinatarie dell'applicazione delle norme che regolano il lavoro subordinato: si tratta delle collaborazioni ormai comunemente denominate «etero-organizzate». Dallo scorso 25 giugno 2015 le norme sul contratto a progetto sono state abrogate ( art. 52, D.Lgs. n. 81/2015 art. 1321 Cod. civ. I nuovi (e diversi) argini edificati dal «Jobs act», infatti, sono entrati in vigore solo il 1° gennaio 2016. Oggi, il nuovo vincolo alle co.co.co. è rappresentato esclusivamente dalle collaborazioni «etero-organizzate» (su cui torneremo a breve). Pertanto, mentre in passato le co.co.co. erano vietate (salvo eccezioni) a meno che non rientrassero nell'ambito del lavoro a progetto; oggi, le co.co.co. sono valide e possono essere stipulate con la libertà di un contratto d'opera, purché non superino i confini della collaborazione «etero-organizzata» (e purché, ovviamente, se ne mantenga la genuina autonomia, senza assumere, con l'etero-direzione, i connotati del lavoro subordinato ex art. 2094 Cod. civ . In conclusione, possiamo affermare che il lavoro «etero-organizzato» rappresenta oggi l'unico limite posto alle collaborazioni (genuinamente) autonome, le quali, per il resto sono generalmente valide. Ne consegue che quanto più stretta sarà la nozione di lavoro «etero-organizzato», minore sarà il territorio sottratto alle libere co.co.co. Questa premessa ci consente di cogliere più agevolmente la portata delle nuove disposizioni e l'importanza dei chiarimenti ministeriali. I vigenti confini delle collaborazioni Occorre pertanto identificare la fattispecie delle collaborazioni autonome e dell'«etero-organizzazione» che ne segna il confine. Secondo la definizione della norma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono soggette alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ( art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 I requisiti di una collaborazione sono pertanto i seguenti:
(Segue) I primi due requisiti: personali e continuative I primi due requisiti non rappresentano una novità sul piano concettuale: personalità della prestazione e continuità sono caratteri già presenti nella fattispecie descritta dall' art. 409 Cod. proc. civ. La novità concerne invece l'ampiezza della fattispecie: il carattere della «personalità» della prestazione, oggi non deve essere più soltanto «prevalente», com'era nell'art. 409 Cod. proc. civ., ma deve essere «esclusiva». Alla luce di quanto esposto nel paragrafo che precede è facile comprendere che questa innovazione ha l'effetto di concedere maggiore spazio alla libertà dei privati. È evidente che un rapporto in cui la prestazione sia solo «prevalentemente» personale ma non «esclusivamente» (poiché, ad esempio, il prestatore si avvale anche dell'apporto di strumenti di rilievo tecnico/economico significativo; o dell'ausilio marginale di un aiutante) sfuggirà alla fattispecie descritta dall' art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 La continuità della prestazione può invece essere descritta secondo i tradizionali arresti: «[…] dovendo essere inteso nella non occasionalità e nella reiterazione dell'attività del prestatore d'opera […]» (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12962; cfr. anche Cass., SS.UU., 14 dicembre 1994, n. 10680
Con la circolare in commento, il Ministero ribadisce i due concetti: per «prestazioni di lavoro esclusivamente personali» si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti; si intendono invece «continuative» le prestazioni che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. Il tratto qualificante della nuova fattispecie è senz'altro quello dell'«etero-organizzazione». La denominazione di tale requisito, non presente nella legge, è stata immediatamente adottata dai commentatori e, oggi, è sancita anche istituzionalmente dalla circolare in commento. Occorre pertanto esaminare in cosa consista l'«etero-organizzazione». Secondo la legge sono «etero-organizzate» quelle collaborazioni (personali e continuative) le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ( art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 Gli elementi che delineano questo tratto della fattispecie sono dunque tre:
a) I problemi lasciati aperti dalla norma … La norma è solo apparentemente di facile lettura. Il testo lascia infatti aperte diverse opzioni interpretative:
Il testo della norma non offre elementi idonei a risolvere univocamente i dubbi sollevati. Ed è lecito attendersi una certa varietà di orientamenti in giurisprudenza. Si tratta di opzioni interpretative non prive di conseguenze: più vasta sarà la nozione di «etero-organizzazione», infatti, maggiore sarà il bacino di rapporti che verranno assoggettati alle norme in materia di lavoro subordinato. Pertanto, se per aversi «etero-organizzazione» sarà sufficiente una qualsiasi ingerenza organizzativa del committente, questi dovrà astenersi con rigore dallo stabilire qualunque indicazione sull'organizzazione del lavoro del prestatore; se, al contrario, la nozione verrà inchiodata al contemporaneo ricorrere di tutti gli elementi menzionati dalla norma, il committente avrà maggiore margine di ingerenza: potrà, ad esempio, stabilire ogni modalità organizzativa della prestazione purché si astenga dal decidere sui tempi o sui luoghi di lavoro; potrà stabilire che il processo produttivo dovrà comprendere una fase alfa e una fase beta; che entrambe le fasi siano svolte negli orari di apertura dell'azienda, ma potranno essere eseguite dal prestatore nel luogo che egli riterrà opportuno; o, viceversa, il prestatore dovrà eseguire in lavoro in azienda, ma potrà farlo negli orari che riterrà; e cosi via. Fermo restando, naturalmente, il limite – dal confine ormai sfuggente – dell'etero-direzione. b) … e la risposta offerta dal Ministero Con la circolare in commento, il Ministero indica la propria posizione. Ad avviso del Ministero, l'«etero-organizzazione» ricorre ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di un'organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente. In altri termini, sembra che il Ministero ritenga sufficiente che l'ingerenza del committente si estrinsechi solo su questi due ultimi aspetti restando quindi non necessaria anche un'ingerenza su altro. Questa lettura tuttavia non sembra aderente al testo della norma, la quale menziona modalità di organizzazione predisposte dal committente anche in relazione a tempi e luoghi di lavoro. Ciò porta a ritenere, dunque, che tempi e luoghi debbano necessariamente essere compagni di altre ingerenze per poter soddisfare i requisiti fissati dalla norma. Proseguendo nell'analisi delle indicazioni ministeriali, la circolare precisa che le citate condizioni (ingerenza su tempi e luoghi) devono ricorrere congiuntamente. In conclusione, tornando sui quesiti e gli esempi formulati pocanzi, ad avviso del Ministero, non sarà dunque «etero-organizzato» il rapporto in cui l'ingerenza del committente si esprima nei confronti del solo tempo di lavoro; o del solo luogo di lavoro; oppure, si esprima esclusivamente nei riguardi di altri aspetti dell'organizzazione. La posizione espressa dal Ministero con la circolare in commento corrisponde del resto a quanto già affermato in un precedente provvedimento, nel quale aveva escluso il ricorso dell'«etero-organizzazione» nei rapporti tra impresa di assicurazione ed intermediari assicurativi, ai sensi del Codice delle Assicurazioni private art. 109, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Nei casi in cui sia accertata l'«etero-organizzazione» il rapporto sarà assoggettato a tutte le norme previste per il lavoro subordinato. a) I problemi lasciati aperti dalla norma… Anche sotto questo aspetto della disciplina, gli interrogativi non mancano. Per quanto la formulazione utilizzata sia poco tecnica, la norma sembra chiara nella propria portata precettiva, poiché stabilisce che le collaborazioni che presentino i requisiti indicati saranno soggette a tutte le previsioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato e, dunque, ad esempio: alle norme in materia di orario di lavoro; di tutela della maternità e della paternità; in materia di contratto a tempo determinato; in materia di licenziamento; in materia di comunicazioni obbligatorie; ecc. Apparentemente, quindi, il legislatore non ha inteso intervenire sulla nozione di lavoro subordinato prevista dall' art. 2094 cod. civ. b) ... e la risposta offerta dal Ministero Anche il Ministero si mantiene, con la circolare in commento, nel solco tracciato. La circolare ammette che la tecnica legislativa non è perfetta (ma è «di per sé generica»). E, pur senza affrontare il tema, ribadisce che la norma determina in capo ad un rapporto di lavoro non subordinato le medesime conseguenze che sarebbero applicabili in caso di riqualificazione. Il Ministero, in sostanza, riconosce che il rapporto di cui sia accertata l'«etero-organizzazione» non viene per ciò solo riqualificato in subordinato ma, pur mantenendo la propria qualificazione «altra», diviene destinatario delle norme prescritte. Nella prospettiva ministeriale, la formula legislativa vuole fornire una semplificazione per gli ispettori i quali, di fronte ad una collaborazione sospetta, potranno, in prima battuta, «limitarsi» ad accertare la «sola» «etero-organizzazione»: ove ne ricorrano i requisiti essi non saranno costretti a ricercare una compiuta etero-direzione. È interessante ricordare un precedente provvedimento nel quale il Ministero (per mano, peraltro, del medesimo estensore) ravvisava nella disposizione dell' art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 Le fattispecie escluse
Il Ministero non manca di ricordare che alcune fattispecie sono tuttora escluse dall'ambito di applicazione dell' art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 2 , comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
Ad avviso del Ministero del Lavoro tra queste ultime vanno annoverate anche le collaborazioni rese direttamente in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva (cfr. Ministero del Lavoro, interpello 27 gennaio 2016, n. 6). Merita altresì di essere evidenziato che, secondo il Ministero del Lavoro, non ogni contratto collettivo eventualmente applicato al rapporto di collaborazione sarà idoneo a farlo rientrare nell'ambito dell'esclusione stabilita dall' art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 Ricordiamo che per rivestire i caratteri sopra ricordati, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti è rivelato:
Su questi temi il Ministero si era già espresso in precedenza (cfr. Ministero del Lavoro, circolare 9 novembre 2010, prot. n. 25/I/0018931/MA002.A007.1452; Ministero del Lavoro, circolare 6 marzo 2012, prot. n. 37 0004610/MA003.A001; Ministero del Lavoro, circolare 5 giugno 2012, n. 13).
Rispetto alle fattispecie escluse, il Ministero si è premurato di ricordare che – in ogni caso – restano intatti i confini propri del lavoro subordinato. Pertanto, anche tali fattispecie potranno essere riqualificate in lavoro subordinato, allorché siano caratterizzate da una piena etero-direzione. L'accertamento degli ispettori, tuttavia, non potrà in questi casi fermarsi alla verifica dell'«etero-organizzazione» ma dovrà pertanto essere più approfondito. Tale conclusione va assunta, precisa il Ministero, anche in considerazione del principio di indisponibilità del tipo contrattuale, sancito dalla Corte Costituzionale. Come noto, secondo il principio affermato dal Giudice delle Leggi, neppure al legislatore sarebbe consentito imporre ad un rapporto che presenti i caratteri della subordinazione una qualificazione giuridica diversa, sottraendolo all'applicazione delle norme che la legge stabilisce per la sua regolazione ( Corte Cost. 29 marzo 1993 , n. 121 Corte Cost. 31 marzo 1994 , n. 115 Cass., Sez. Lav., 15 ottobre 2014, n. 21824 Cass., Sez. Lav., Cass. , Sez. Lav., 1° settembre 2014, n. 18476 Cass., Sez. Lav., 17 aprile 2014, n. 8977 Merita un cenno l'apparente contrasto tra le previsioni dell' art. 2, comma 1 D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 , D.Lgs. n. 81/2015 a) I problemi lasciati aperti dalla norma… Il contrasto si rinviene nell'articolazione temporale delle due discipline. Secondo l' art. 52 , D.Lgs. n. 81/2015 artt. 61 e segg. D.Lgs. n. 276/2003 D.Lgs. n. 81/2015 art. 2 , comma 1 D.Lgs. n. 81/2015 Da qui il possibile contrasto tra le due norme. Come dicevamo, tuttavia, il contrasto è solo apparente e può essere risolto per mezzo degli ordinari strumenti. L' art. 52 D.Lgs. n. 81/2015 D.Lgs. n. 81/2015 b) … e la risposta offerta dal Ministero Questa conclusione è oggi condivisa dal Ministero, il quale, con la circolare in commento, afferma che i contratti di lavoro a progetto stipulati prima del 25 giugno 2015 potranno continuare ad esplicare i loro effetti fino alla scadenza. Ossia, in termini più chiari, resteranno regolati dalle vecchie norme senza incorrere nell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell' art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 In conclusione
In conclusione, con la circolare in commento il Ministero ha fornito un autorevole presa di posizione in merito ad alcune delle opzioni ermeneutiche lasciate aperte dalle nuove norme in materia di collaborazioni. È lecito attendersi, tuttavia, che la giurisprudenza offrirà soluzioni ulteriori e non necessariamente conformi. |