Ferie preannunciate al telefono, è sufficiente?

La Redazione
12 Luglio 2016

La Cassazione, con sentenza n. 12205/2016, precisa che il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata, ma la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, come la preventiva richiesta telefonica di autorizzazione alle ferie.

Cass. sez. lav., 14 giugno 2016, n. 12205

Dopo un periodo di malattia, il lavoratore spediva al datore di lavoro una lettera con cui preannunciava che avrebbe usufruito di un periodo di ferie a lui contrattualmente spettante. Non essendosi presentato al lavoro, la società gli contestava l'assenza ingiustificata.

La Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l'impugnativa avverso il licenziamento proposta dal dipendente, che asseriva di aver preventivamente ottenuto a voce l'assenso alle ferie. Questi, pertanto, ricorreva in Cassazione.

I giudici di legittimità sottolineano l'errore della Corte d'Appello, che avallava la tesi della società secondo la quale la fruizione delle ferie non era stata preventivamente richiesta né autorizzata a voce, ma non riferiva – né si pronunciava sull'ammissibilità e rilevanza – dell'istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante sulla circostanza: "Vero o non vero che il 19 e 20 giugno 2007 il lavoratore preannunziò telefonicamente l'intenzione di richiedere le ferie con decorrenza 25 giugno e ricevette l'ok del datore di lavoro subordinato alla comunicazione scritta".

Inoltre, continua la Suprema Corte, il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata, ma “la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto (…) Ne consegue che il fatto che il lavoratore avesse ottenuto, od anche solo richiesto preventivamente, l'autorizzazione alle ferie, non poteva non essere rilevante nel valutare in primo luogo la natura ingiustificata dell'assenza, ma anche la sua gravità, anche tenendo conto del principio di buona fede e correttezza cui deve improntarsi la condotta (anche) del datore di lavoro, in relazione ad una richiesta di ferie che era motivata con riferimento ad esigenze obiettive e che ebbe come unica risposta formale la contestazione dell'assenza ingiustificata”.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso del dipendente e cassa, con rinvio, la sentenza impugnata.

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