Padri lavoratori autonomi, come fruire dell’indennità

La Redazione
12 Luglio 2016

L'INPS, con Circolare n. 128/2016, fornisce le istruzioni necessarie a seguito delle modifiche al T.U. maternità/paternità introdotte dal Jobs Act, che ha previsto una indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi, nonché maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.

L'INPS, con Circolare n. 128/2016, fornisce le indicazioni necessarie a seguito delle modifiche al T.U. maternità/paternità introdotte dal Jobs Act, che ha previsto una indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi e maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.

Con esempi ed istruzioni su documentazione da produrre, regime contabile e fiscale, nonché modalità di pagamento, sono analizzate le seguenti casistiche:

  • indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma;
  • periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti;
  • congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma.

In particolare, l'indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore della novella legislativa, o per l'eventuale periodo dal 25 giugno in poi.

La misura è calcolata secondo le stesse regole dell'indennità di maternità e spetta dalla data dell'evento alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre. Il giorno del parto non è indennizzabile in favore del padre.

In presenza dei requisiti ex lege, l'interessato deve presentare domanda di indennità di paternità cartacea (Mod. SR01) alla struttura INPS competente, inoltrata all'INPS via PEC o mezzo equivalente. Si attendono le necessarie implementazioni per l'acquisizione della domanda in via telematica.

La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

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