Pubblico impiego privatizzato e reclutamento del personale
12 Settembre 2017
La Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui veniva rigettato il ricorso proposto dall'Ordine degli Avvocati della stessa città e con la quale veniva dichiarato nullo, per mancanza di forma scritta, il contratto di lavoro intercorso per 18 mesi con la professionista. In particolare, il Tribunale condannava l'Ordine al risarcimento del danno in favore della lavoratrice pari a 6 mensilità della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 recante « Utilizzo di contratti di lavoro flessibile». Avverso tale decisione l'Ordine degli Avvocati ricorre per cassazione lamentando l'applicazione dell'articolo sopracitato anziché dell'art. 2126 c.c. laddove «sancisce la temporanea inefficacia dell'invalidità negoziale nei casi in cui il rapporto abbia avuto esecuzione».
Risarcimento del danno Premessa la natura giuridica di ente pubblico non economico dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e, dunque, assodato il relativo obbligo a rispettare le modalità di reclutamento del personale consistente nel pubblico concorso, la Cassazione afferma, nel caso di specie, la mancata costituzione del rapporto di lavoro, in ordine alla violazione delle norme sul reclutamento. Inoltre, prosegue la Suprema Corte, secondo la giurisprudenza, in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 «non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A.». |