Il permesso di soggiorno non è d’ostacolo alla pensione di invalidità per sordi
12 Novembre 2015
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 230/2015 depositata ieri, ha dichiarato illegittimo l'art. 80, co. 19, L. n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.
Il caso Un cittadino straniero soggiornante in Italia, riconosciuto sordo senza necessità di revisione, conveniva in giudizio l'INPS che, in sede amministrativa, aveva negato le provvidenze economiche citate in quanto il richiedente non risultava titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo. Deducendo una violazione delle norme poste a tutela del diritto alla salute e del principio di non discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, il giudice del lavoro sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La decisione della Consulta La Corte, richiamando una lunga serie di decisioni aventi ad oggetto la disposizione ora nuovamente censurata – in riferimento alle limitazioni, previste per gli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, alla concessione di misure di carattere assistenziale – afferma che la pronuncia in esame non può che avere il medesimo esito demolitorio. “Si tratta, infatti, anche in questo caso, di prestazioni economiche peculiari, che si fondano sull'esigenza di assicurare … un ausilio in favore di persone svantaggiate, in quanto affette da patologie o menomazioni fortemente invalidanti per l'ordinaria vita di relazione e, di conseguenza, per le capacità di lavoro e di sostentamento … La discriminazione che la disposizione de qua irragionevolmente opera nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti, con l'attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza della durata della permanenza legale nel territorio dello Stato, risulta, d'altra parte, in contrasto con il principio costituzionale – oltre che convenzionale – di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.): essa, infatti, appare idonea a compromettere esigenze di tutela che, proprio in quanto destinate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per sé stesse indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci o formali; sempre che, naturalmente, venga accertata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio e sempre che … il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico né occasionale”. |