Cessazione del rapporto per conclusione dei servizi: quale procedura di licenziamento?
13 Gennaio 2015
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella giornata di ieri, l'Interpello n. 1/2015 in materia licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti a tempo indeterminato da un'agenzia di somministrazione.
In particolare, con l'istanza avanzata, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro chiedevano di sapere se, in ragione della circostanza che la cessazione del rapporto è correlata alla conclusione dei servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi ed interessa almeno 5 lavoratori nella stessa provincia, debba farsi ricorso alla procedura prevista:
La risposta ministeriale L'art. 22, co. 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra escludere l'applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica. Tuttavia, per tale ipotesi, la disposizione in commento richiama l'applicabilità degli artt. 3 e 12 della L. n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall'art. 7 della stessa L. n. 604/1966.
In conclusione, il Ministero del Lavoro ritiene che per le ipotesi in oggetto, trovi applicazione la procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991. |