Cessazione del rapporto per conclusione dei servizi: quale procedura di licenziamento?

13 Gennaio 2015

Nella giornata di ieri, il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'Interpello n. 1/2015 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da parte di un'agenzia di somministrazione, di lavoratori assunti a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella giornata di ieri, l'Interpello n. 1/2015 in materia licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti a tempo indeterminato da un'agenzia di somministrazione.

In particolare, con l'istanza avanzata, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro chiedevano di sapere se, in ragione della circostanza che la cessazione del rapporto è correlata alla conclusione dei servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi ed interessa almeno 5 lavoratori nella stessa provincia, debba farsi ricorso alla procedura prevista:

  • dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991;
  • dall'

    art. 7 della L. n. 604/1966

    .

La risposta ministeriale

L'art. 22, co. 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra escludere l'applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica.

Tuttavia, per tale ipotesi, la disposizione in commento richiama l'applicabilità degli artt. 3 e 12 della L. n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall'art. 7 della stessa L. n. 604/1966.

In conclusione, il Ministero del Lavoro ritiene che per le ipotesi in oggetto, trovi applicazione la procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.

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