Al datore l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento nel ritardato invio dei modelli all’INPS

La Redazione
23 Novembre 2014

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede.

Cass.civ.,sez. VI, 22 dicembre 2014, n. 27249

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede. Così si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27249, depositata il 22 dicembre 2014.

Il caso. La Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello dell'Inps inteso ad ottenere l'applicazione delle sanzioni più gravi previste per l'evasione contributiva, e non di quelle meno gravi della omissione contributiva. Contra tale decisione la società soccombente ricorre per cassazione, sostenendo che le sanzioni da applicare non dovevano essere quelle concernenti l'evasione contributiva, ma quelle meno gravi concernenti la omissione contributiva.

Distinzione tra evasione e omissione contributiva. Il Collegio ritiene tale motivo fondato. Infatti, in tema di distinzione tra evasione e omissione contributiva, ai fini del calcolo di interessi e somme aggiuntive, è stato affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che «in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lettera b), della l. n. 388/2000, e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati alo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede.»

Superata la presunzione di ogni intento fraudolento. Nel caso di specie, osserva il Collegio, l'invio tardivo dei modelli DM10, nonché la completa regolarità delle scritture, e soprattutto il fatto che “spontaneamente” e, quindi, non a seguito di ispezione, la società avesse inviato i predetti modelli e, quindi, pagato la somma dovuta per i contributi, induce a superare la presunzione di ogni intento fraudolento nel mancato (ritardato) invio dei modelli DM10.
Ne consegue, per la S.C., l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la controversia nel merito, confermando la decisione di primo grado anche in ordine alle spese.

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