Occupazione e incentivi alle imprese: verifica dei requisiti
18 Dicembre 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all'interpello n. 34/2014 presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alle modalità per individuare le condizioni necessarie al fine di ottenere sgravi contributivi per le nuove assunzioni. Nelle ipotesi di concessione dei benefici ammessi dalla legislazione nazionale, per la maturazione del diritto si precisa che occorre considerare l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo di 12 mesi e non la forza di lavoro "stimata" al momento dell'assunzione. Il concetto di creazione di posti lavoro. All'istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il Ministero riepiloga, segnalando preliminarmente che per la fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni, le recenti norme di legge che richiedono che la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto e, a tal proposito, si precisa che «per creazione di posti lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportarne almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione». Questa la risposta fornita nell'Interpello n. 34, pubblicato ieri. Ma per risolvere la questione rileva la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009 proc. n. C 4156/07 secondo cui l'impresa è tenuta a verificare l'effettiva forza lavoro e non un'occupazione teorica. |