Cass.civ., sez. lavoro, 12 dicembre 2014, n. 26241, sent.
In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, le garanzie dell'art. 7 della l. n. 300/1970, per consentire all'incolpato di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitatogli, non comportano per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere sentito di persona. Pertanto, le discolpe fornite per iscritto dall'incolpato consumano il suo diritto di difesa quando dalla dichiarazione scritta emerge la rinuncia di esser sentito o quando la richiesta appaia ambigua o priva di univocità. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26241, depositata il 12 dicembre 2014.
Il caso. La Corte d'appello di Caltanissetta rigettava l'appello del lavoratore proposto contro la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento di illegittimità del licenziamento intimatogli dall'Inail, sua datrice di lavoro, in esito a procedimento penale.
Il lavoratore ricorre per la cassazione di tale sentenza, deducendo vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 300/1970, per la mancata assicurazione di adeguato esercizio del suo diritto di difesa, lamentando, inoltre, contraddittoria motivazione, per non esatta comprensione della sua richiesta di personale audizione contenuta nella lettera di risposta alla convocazione ricevuta per la personale audizione a Roma.
La volontà del lavoratore di essere sentito personalmente. I motivi di ricorso del lavoratore sono valutati come infondati, manca, infatti, a parere del Collegio, o è comunque ambigua la volontà del lavoratore di recarsi a Roma per essere sentito personalmente, per le ragioni di sostanziale inutilità pratica, carenza di documentazione idonea e di mezzi finanziari, meglio impiegabili per le necessità della famiglia (come si legge nella lettera del ricorrente, correttamente valutata dalla Corte d'appello).
Procedimento disciplinare a carico del lavoratore e sue garanzie. È noto, ricorda la S.C., in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, che le garanzie dell'art. 7 della l. n. 300/1970 per consentire all'incolpato di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitatogli non comportino per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere sentito di persona. Pertanto, le discolpe fornite per iscritto dall'incolpato consumano il suo diritto di difesa solo quando dalla dichiarazione scritta emerge la rinuncia di esser sentito o quando la richiesta appaia ambigua o priva di univocità.
Da tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del lavoratore, con la condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.