Audizione a seguito di contestazione

Teresa Zappia
13 Febbraio 2017

A seguito di contestazione disciplinare, recapitata a ottobre 2016, il lavoratore fa pervenire una richiesta di controdeduzioni ex art. 7 legge n. 300/1970 con funzionario sindacale. Vengono scadenzati nel tempo ben 5 incontri che sistematicamente vengono cancellati da impegni imprevisti, chiusura per festività natalizie, malattie, donazioni AVIS, ecc. Esiste un termine entro cui le controdeduzioni devono essere ascoltate? Fino a quando il procedimento disciplinare può rimanere sospeso? L'azienda ha il potere di intervenire in qualche modo?

A seguito di contestazione disciplinare, recapitata a ottobre 2016, il lavoratore fa pervenire una richiesta di controdeduzioni ex art. 7 legge n. 300/1970 con funzionario sindacale. Vengono scadenzati nel tempo ben 5 incontri che sistematicamente vengono cancellati da impegni imprevisti, chiusura per festività natalizie, malattie, donazioni AVIS, ecc. Esiste un termine entro cui le controdeduzioni devono essere ascoltate? Fino a quando il procedimento disciplinare può rimanere sospeso? L'azienda ha il potere di intervenire in qualche modo?

Il diritto del dipendente all'esposizione di controdeduzioni, avverso la contestazione disciplinare, trova fondamento non solo all'art. 7 L. n. 300/1970, ma anche nella Costituzione, all'art. 24. Qualora la volontà di esercitare il diritto di difesa sia stata comunicata nei termini al datore, quest'ultimo non potrà esimersi dal garantirlo. Nelle ipotesi da Lei indicate, non può ricondursi in capo al lavoratore la responsabilità della posticipazione dovuta ad interruzione dell'attività non dipendente dallo stesso, quale la chiusura per festività. Diversamente, per quanto concerne le richieste di rinvio per malattia, dovrà essere comprovata mediante certificazione medica, che dimostri l'impossibilità di esporre le proprie controdeduzioni. Non è ammissibile una ulteriore richiesta di differimento la quale possieda prima facie carattere pretestuoso e meramente dilatorio. In merito: Cass. n. 16374/2012 e n. 17166/2016 (quest'ultima chiarisce la qualificazione di tale arco temporale, da Lei sopportato, come preavviso lavorato).

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