Sezioni Unite: i contributi datoriali hanno natura previdenziale e non si computano nel TFR
13 Marzo 2015
Per il periodo precedente la Riforma Amato (D.Lgs. n. 124/1993), le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – chiunque sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – hanno natura e funzione retributiva oppure previdenziale e, quindi, si computano, o meno, nel trattamento di fine rapporto?
Questa è la questione sottoposta alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 4949/2015, depositata ieri, risolvono il contrasto giurisprudenziale in materia.
Dopo una chiara analisi del quadro normativo di riferimento e delle diverse soluzioni adottate dalla giurisprudenza, la Corte afferma che la verifica della natura retributiva o meno del contributo in esame deve necessariamente partire dal concetto di retribuzione, come delineato dal legislatore in materia di indennità di anzianità e di TFR. Dal combinato disposto degli articoli 2120 e 2121 c.c. emerge che la nozione di retribuzione è caratterizzata:
Tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, invece, vi è una sostanziale autonomia. I versamenti datoriali ai fondi di previdenza integrativa, infatti, sono effettuati in virtù di un ulteriore rapporto contrattuale, diverso da quello di lavoro dipendente, e l'obbligo del versamento contributivo a carico del datore si pone nei confronti del fondo e non del lavoratore, essendo quest'ultimo destinatario solamente di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo. Difatti, la contribuzione non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto, che è poi onerato dell'erogazione della relativa prestazione al maturarsi delle condizioni previste dallo statuto stesso.
Ulteriori conferme della natura previdenziale si ritrovano anche sotto il profilo sistematico:
Alla luce delle considerazioni esposte, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha enunciato il seguente il principio di diritto:
“con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 124/1993, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell'ambito dello stesso soggetto datore di lavoro –natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l'inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”. |