Trasferimento d’azienda nullo: nessun risarcimento per la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro con la cessionaria
13 Aprile 2015
Cass. sez. lav., 2 aprile 2015, n. 6755
Il caso Il Tribunale di Milano dichiarava l'inefficacia della cessione del ramo d'azienda cui erano addetti i ricorrenti e condannava la cedente a ripristinare i rapporti di lavoro. A seguito dell'inottemperanza di quest'ultima, i lavoratori – che continuavano a prestare la propria attività per la società cessionaria – chiedevano ed ottenevano dei decreti ingiuntivi per il pagamento delle retribuzioni da loro maturate dalla data di cessione del contratto di lavoro sino alla domanda. L'opposizione avverso tali decreti veniva rigettata sia in primo che in secondo grado poiché, a parere della Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità del trasferimento d'azienda, i connessi rapporti di lavoro "devono intendersi ricostituiti ex tunc alle dipendenze del cedente, con conseguente diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla sentenza medesima ed alla messa a disposizione della prestazione". La società cedente proponeva ricorso per la cassazione di tale sentenza, rilevando che i lavoratori avevano accettato la collocazione in mobilità da parte della cessionaria, riconoscendola come vero datore di lavoro e, comunque, facendo cessare il rapporto da intendersi unico.
Estinzione volontaria dell'unico rapporto di lavoro La Suprema Corte condivide il motivo e accoglie il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: "la nullità della cessione di ramo d'azienda produce il diritto al risarcimento del danno a favore del lavoratore che, nonostante la dichiarazione giudiziale di nullità, non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente. Questo diritto tuttavia non sussiste qualora lo stesso lavoratore abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità". Ed infatti, argomenta la Corte, nonostante la cessione di ramo d'azienda fosse stata dichiarata inefficace, il rapporto di lavoro (da considerarsi unico, posto che "si è svolta una sola attività lavorativa degli intimati preso quel complesso che non è stato ritenuto costituire ramo d'azienda") è stato volontariamente estinto dai lavoratori che hanno percepito i benefici previsti dall'offerta conciliativa. Non spettano loro, quindi, le somme richieste a titolo di retribuzione dopo l'avvenuta cessazione volontaria del rapporto di lavoro. |