Rischio elettivo e risarcimento per infortunio sul lavoro
13 Aprile 2017
Cass. sez. lav., 20 marzo 2017, n. 7125
Il datore di lavoro, condannato a pagare una somma in favore del dipendente a titolo di risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, ricorreva per la Cassazione della sentenza, dolendosi del fatto che la manovra effettuata dal dipendente, causa del sinistro, era da ritenersi eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento produttivo, oltre che in contrasto con le direttive aziendali ricevute.
La Suprema Corte chiarisce che, nel caso in esame, non si verte in ipotesi di cd. rischio elettivo, che si configura solo qualora la condotta del prestatore di lavoro non sia in alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante da esso. Ricordano, infatti, i giudici di legittimità che la responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente quando il contegno del lavoratore sia stato del tutto “abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere”.
Qualora, al contrario, le eventuali imprudenze, negligenze o imperizie del lavoratore nell'espletare le mansioni a lui assegnate non siano imprevedibili né anomale, la condotta colposa del prestatore di lavoro risulta irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento, non essendo idonea ad interrompere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro, che non abbia adottato tutte le misure di prevenzione necessarie.
Nella vicenda in esame, come evidenziato dalla Corte territoriale, al lavoratore non può muoversi alcun rimprovero se non quello di essersi attivato per far ripartire la macchina, condotta “tutt'altro che biasimevole, inopinabile, imprevedibile, esorbitante od abnorme”. |