Unioni civili e convivenze di fatto approvate in via definitiva
13 Maggio 2016
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 maggio scorso, con 369 voti favorevoli e 193 contrari, la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico della proposta di legge recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze nel testo della Commissione. Dopo la trattazione, quindi, è stato approvato in via definitiva il DDL C. 3634, nella stesura licenziata dal Senato il 25 febbraio 2016 e recante il titolo «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».
E così, dopo un lungo e difficile iter parlamentare, anche l'Italia ha una legge che permette a due cittadini dello stesso sesso di godere di diritti prima riservati esclusivamente alle coppie eterosessuali. Nonostante l'attenzione (specialmente dei media) si sia rivolta alle sole coppie omosessuali, questa legge “è ancora più rivoluzionaria” nella parte in cui disciplina le coppie di fatto. Ma non è tutto qui, il testo appena approvato introduce, altresì, una disciplina tipizzata dei contratti di convivenza, anche se questi erano già pacificamente ammessi nel nostro ordinamento.
Le unioni civili diventeranno effettive dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale; “dal punto di vista pratico (rectius: effettivo) sarà possibile celebrare le unioni civili solo successivamente all'emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 34, relativi alla tenuta dei registri dello Stato civile, giacché la legge esclude l'applicazione al nuovo istituto degli artt. da 449 a 455 c.c.”.
Tra le norme che interessano la materia di diritto del lavoro si segnala che, in caso di morte del prestatore di lavoro, dovranno corrispondersi anche alla parte dell'unione civile le indennità ex artt. 2118 e 2120 c.c. Introdotta, inoltre, la possibilità per il convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, di partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Per un approfondimento si rimanda a ilfamiliarista.it |