Termine di decadenza: l’erronea indicazione dell’INPS non tutela l’affidamento del destinatario

La Redazione
13 Luglio 2015

La Cassazione, con sentenza n. 10376/2015 in materia di prestazioni previdenziali, chiarisce se l'erronea indicazione da parte dell'INPS del termine di decadenza per proporre la domanda in giudizio, tutela o meno l'affidamento del destinatario del provvedimento amministrativo di rigetto.

Cass. sez. lav., 20 maggio 2015, n. 10376

Accertato in primo grado il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, l'INPS ricorreva in Appello. La Corte rigettava l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'Istituto poiché nel provvedimento amministrativo di rigetto aveva erroneamente indicato il termine per adire l'autorità giudiziaria in cinque anni, anziché in uno, ciò che aveva tratto in inganno il destinatario.

Nel ricorso in Cassazione, l'INPS sosteneva che, considerata la valenza pubblicistica dell'istituto, l'erronea indicazione del termine non era idonea ad impedire il verificarsi della decadenza.

Motivo fondato, a parere della Suprema Corte, che deduce dalla lettura degli artt. 47, D.P.R. n. 639/70 operante ratione temporis (antecedente alle modifiche ex D.L. n. 98/2011) e 6, co. 1, D.L. n. 103/1999 l'indisponibilità dei termini dettati, attenendo questi a disposizioni di ordine pubblico, concludendo che “l'erronea indicazione del termine per proporre ricorso contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo non era idonea a determinare I'inoperatività della decadenza annuale”.

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