Termine di decadenza: l’erronea indicazione dell’INPS non tutela l’affidamento del destinatario
13 Luglio 2015
Cass. sez. lav., 20 maggio 2015, n. 10376
Accertato in primo grado il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, l'INPS ricorreva in Appello. La Corte rigettava l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'Istituto poiché nel provvedimento amministrativo di rigetto aveva erroneamente indicato il termine per adire l'autorità giudiziaria in cinque anni, anziché in uno, ciò che aveva tratto in inganno il destinatario.
Nel ricorso in Cassazione, l'INPS sosteneva che, considerata la valenza pubblicistica dell'istituto, l'erronea indicazione del termine non era idonea ad impedire il verificarsi della decadenza. Motivo fondato, a parere della Suprema Corte, che deduce dalla lettura degli artt. 47, D.P.R. n. 639/70 operante ratione temporis (antecedente alle modifiche ex D.L. n. 98/2011) e 6, co. 1, D.L. n. 103/1999 l'indisponibilità dei termini dettati, attenendo questi a disposizioni di ordine pubblico, concludendo che “l'erronea indicazione del termine per proporre ricorso contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo non era idonea a determinare I'inoperatività della decadenza annuale”.
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