Decreto di esecutività del passivo e domande di ammissione tardive
13 Luglio 2016
La Suprema Corte con la sentenza n. 14099 chiarisce che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., sono da considerare tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore in un arco temporale che decorre dai trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo fino ai dodici mesi successivi al deposito del decreto di esecutività dello stesso. Inoltre, in conformità a quanto viene previsto nell'art. 96, comma 5, l. fall., lo stato passivo può essere formato e dichiarato esecutivo solo a seguito della verifica di tutte le domande proposte, non potendo il giudice delegato pronunciare più di un decreto a seguito di ognuna delle udienze di rinvio ex art. 96, comma 4, l. fall., ma solo a conclusione dell'ultima, in cui viene completato l'esame di tutte le domande.
La vicenda. Il giudice delegato, incaricato di provvedere sulle istanze di ammissione allo stato passivo, aveva rigettato la richiesta per un credito di lavoro, ritenendo che l'istanza di ammissione fosse stata proposta oltre i termini previsti dalla legge. Per questa ragione la creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo, che, allo stesso modo, era stata rigettata. Secondo l'organo giudicante è da ritenere che, considerata la necessità di garantire tempi più contenuti per la chiusura del procedimento, il termine di dodici mesi previsto per il deposito delle domande tardive decorra dalla prima udienza in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo con riferimento alle domande vagliate in quella stessa occasione, e non dall'ultima udienza di verifica, momento in cui si conclude l'esame di tutte le domande proposte, perché ciò dilazionerebbe troppo i tempi procedimentali.
Decreto di esecutività solo post esame di tutte le istanze. La motivazione ed interpretazione del Tribunale, fondata sulle predette ragioni di tempestività, non convince la Corte di Cassazione. Infatti, secondo il Collegio, quando l'art 101, comma 1, l. fall. afferma che le domande tardive di ammissione non possono essere presentate oltre il termine di “dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo”, a pena di rigetto, non può essere ignorato il fatto che l'art. 96, comma 5, l. fall., con espressione che in alcun modo può essere fraintesa o altrimenti intesa, attesta che il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver “terminato l'esame di tutte le domande”. Per “tutte” non possono intendersi solo quelle esaminate all'interno di una singola udienza, come è avvenuto nel caso di specie, ma ci si deve necessariamente riferire all'insieme complessivo delle istanze proposte. La possibilità di rinvio in più udienze della valutazione delle domande, qualora le operazioni non possano esaurirsi in una sola seduta, consentita ex art. 96, comma 4, l. fall., non autorizza infatti il giudice delegato a formare e dichiarare esecutivo lo stato passivo attraverso più di un decreto a seguito di ognuna di queste, ma solo a conclusione dell'ultima, momento in cui viene completato l'esame di tutte le domande. E solo dopo l'ultima udienza, a seguito del decreto di esecutività del passivo, può decorrere il termine perentorio di dodici mesi dell'art. 101, l. fall. Dato che, nella fattispecie non vi è stato il rispetto di queste disposizioni, la Corte Suprema ritiene fondato il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice del riesame.
fonte: ilfallimentarista.it |