Ambienti sospetti di inquinamento: informazione e rappresentante

13 Ottobre 2014

Il MinLav, con Interpello n. 23/2014, chiarisce che spetta a ciascun datore di lavoro committente la valutazione inerente alla necessità di ripetere le informazioni erogate per il singolo sito, nonché quella inerente alla scelta del rappresentante ed alle modalità di svolgimento dei relativi compiti.

In materia di procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l'Interpello n. 23/2014 del Ministero del Lavoro, chiarisce che spetta a ciascun datore di lavoro committente valutare caso per caso:

  • se l'informazione già necessariamente erogata anche per il singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta;
  • quale sia la persona più adatta, nonché le modalità operative più corrette, per lo svolgimento dei compiti di “rappresentante”.

L'istanza

La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility) ha inoltrato istanza di interpello per chiedere, in riferimento all'art. 3, co. 1, D.P.R. n. 177/2011, se sia corretta l'interpretazione secondo cui l'attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui deve operare.

In merito al co. 2 del medesimo articolo, inoltre, l'interpellante chiede se sia corretta l'interpretazione secondo cui l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante dal datore di lavoro committente non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dal co. 3, art. 3, D.P.R. n. 177/2011.

La risposta

Con riferimento al co. 1 dell'art. 3, D.P.R. n. 177/2011, il Ministero precisa che al duplice fine di garantire un'informazione puntuale, adeguata e aggiornata e di evitare che la stessa sia inutilmente ripetuta, spetta al singolo datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.

Allo stesso modo, per quanto riguarda l'interpretazione del co. 2, art. 3, D.P.R. n. 177/2011, la Commissione per gli Interpelli ritiene che spetti al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea a ricoprire il ruolo di rappresentante, nonché delle modalità più corrette per lo svolgimento dei relativi compiti, specificando, nella procedura adottata, se e quando sia necessaria la presenza del proprio rappresentante direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

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