Call-center: delocalizzazione

14 Novembre 2014

Si desidera conoscere la corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24-bis, D.L. 83/2012 in merito alla delocalizzazione delle attività dei call-center.

Si desidera conoscere la corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24-bis, D.L. 83/2012 in merito alla delocalizzazione delle attività dei call-center.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che:

  • potrà ritenersi delocalizzata una attività di call center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante all'estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto;
  • almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione anche al Ministero del Lavoro, indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti e cioè coloro i quali (a prescindere dall'inquadramento subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call center, siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento;
  • gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrono nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l'azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego di personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.

Sia la disposizione, sia l'obbligo di comunicazione trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari (Min. Lavoro, circ. n. 14/2013; nota 17 ottobre 2014, n. 17495).

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