Reperibilità del lavoratore
14 Aprile 2016
Ha diritto ad un riposo compensativo il lavoratore "a chiamata"? La reperibilità che viene garantita dal lavoratore al datore è qualificata come prestazione strumentale ed accessoria rispetto a quella lavorativa principale. Il dipendente dovrà rendersi facilmente rintracciabile, al di fuori del proprio orario di lavoro, pur non dovendo restare in attesa in un luogo specifico, riconoscendosi a questo un'indenittà ad hoc. Il CCNL applicato può, inoltre, prevedere dei riposi compensativi. Nel periodo in cui il lavoratore garantisce la propria reperibilità, può liberamente gestire il proprio tempo, conservando la propria raggiungibilità. La chiamata è infatti solo eventuale. Nel caso in cui ciò avvenga in un giorno di riposo, ad esempio quello settimanale ex art. 9 D.lgs. n. 66/2003, il godimento di questo viene ad essere meramente limitato, non escluso a priori. Da questo si desume che non potrà fondarsi sull'art. 36 Cost. il diritto ad una compensazione per il mancato riposo. Potrà piuttosto individuarsi una responsabilità contrattuale, se esso sia previsto nel CCNL, o potrà integrare ipotesi di danno non patrimoniale, laddove ne sia derivato un danno psico-fisico. Si veda in merito: Corte di Cassazione sent n. 26723/2014. |