Quota di TFR all’ex coniuge: esclusa dal computo la somma erogata a titolo di incentivo all’esodo
14 Luglio 2017
Riconosciuto il diritto di parte attrice a percepire la quota di TFR richiesta ex art. 12-bis l. n. 898/1970, il Tribunale di Milano ha affrontato la questione relativa alla quantificazione di tale quota.
In particolare, secondo il Collegio, non compete all'ex moglie la somma erogata dalla società all'ex marito a titolo di incentivo all'esodo che è un reddito da lavoro dipendente pagato dal datore a fronte della risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro. L'incentivo all'esodo comporta un'offerta da parte del datore di lavoro di somme aggiuntive rispetto al TFR nei confronti del quale vi sono considerevoli differenze normative, poiché l'importo erogato a titolo di incentivo non viene considerato ai fini della formazione della base imponibile per il calcolo di contributi di assistenza e previdenza sociale, mentre concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. L'imposta, infatti, viene determinata con aliquota media secondo le modalità previste per la tassazione separata dal trattamento di fine rapporto e, inoltre, salvo diversa disposizione di legge, l'importo erogato a titolo di incentivazione all'esodo non concorre alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto dunque di discostarsi motivatamente dall'orientamento espresso dalla Cassazione (Ord. 12 luglio 2016, n. 14171) che aveva, invece, confermato l'attribuzione al coniuge divorziato anche della quota di incentivo all'esodo.
Il Giudice milanese ritiene infatti che «l'assimilazione tra TFR e incentivo effettuata ai fini dell'imposizione fiscale non esclude che tali istituti non siano invece assimilabili ai diversi fini dell'art. 12-bis L. n. 898/1970». Ed infatti, prosegue la motivazione della sentenza, la decisione della Suprema Corte n. 13777/2013 aveva affermato la natura sostanzialmente risarcitoria dell'incentivo all'esodo che, erogato nell'ambito di una trattativa tra lavoratore e datore finalizzata allo scioglimento del rapporto di lavoro, mira a sostituire mancati guadagni futuri. A differenza del TFR, quindi e per la decisione in commento, l'incentivo all'esodo non è costituito da somme accantonate durante il pregresso periodo lavorativo coincidente con il matrimonio ma va a sostituire un mancato reddito lavorativo futuro e dunque, al momento della sua erogazione non è in alcun modo riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Fonte: ilfamiliarista.it |