Attività durante malattia è sanzionabile se imprudente

14 Agosto 2015

L'attività ludica svolta durante il periodo di malattia viola le norme disciplinari, a prescindere dal fatto che non comporti un aggravarsi dello stato morboso. E' quanto affermato dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.16465 del 5 agosto 2015.

L'attività ludica svolta durante il periodo di malattia viola le norme disciplinari, a prescindere dal fatto che non comporti un aggravarsi dello stato morboso. E' quanto affermato dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.16465 del 5 agosto 2015.

L'azienda, in questo caso, ricorreva contro l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore per avere svolto durante l'assenza dal lavoro per malattia attività incompatibili con lo stato morboso (colica addominale), nello specifico il lavoratore si era dedicato alla pesca subacquea.

La Corte d'appello aveva annullato il licenziamento intimato, adducendo che l'attività svolta durante l'assenza per malattia costituiva illecito disciplinare soltanto se prova della simulazione della stessa, oppure, se l'attività pregiudicasse la guarigione ed il rientro in servizio.

La Suprema Corte di Cassazione accogliendo il ricorso ha affermato che lo svolgimento di attività extralavorativa in periodo di assenza dal lavoro per malattia, costituisce illecito di pericolo e non di danno.

Il comportamento sanzionabile quindi si manifesta non soltanto quando l'attività abbia effettivamente provocato un'impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo per imprudenza del lavoratore.

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