Notifica del ricorso per cassazione: salva l'ultrattività di domicilio o residenza indicati nei gradi precedenti
14 Settembre 2016
La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza depositata in data 20 luglio 2016, n. 14916, chiariscono l'esatto regime applicabile alla notificazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie regionali.
I contrasti giurisprudenziali. Orientamenti difformi sono stati infatti evidenziati in proposito dal collegio rimettente, che con ordinanza interlocutoria n. 15946/14 chiedeva un chiarimento circa la normativa applicabile all'istituto laddove declinato in ambito tributario (art. 330 c.p.c. oppure art. 17, c. II, D.Lgs. 546/1992?). Ove poi la disciplina di riferimento risultasse quella del codice di rito, quali le sorti (inesistenza giuridica o nullità sanabile) della notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte in 1° grado, nel caso in cui questa:
La disciplina applicabile al ricorso avverso le sentenze di CTR. A fronte di orientamenti non univoci, occorre innanzitutto precisare quale disciplina si applichi all'istituto.
Al di là del rinvio dinamico al codice di rito contenuto nell'art. 2 del D.Lgs. 546 cit., occorre altresì porre l'attenzione sul disposto di cui all'art. 62, in virtù del quale al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili. In tal proposito, con sentenza 29290/2008, le SS.UU. affermavano che l'art. 17 cit. costituisce eccezione alla sola disposizione di cui all'art. 170 c.p.c. per le notificazioni endoprocessuali, con la conseguenza che, mancando una disposizione specifica per le impugnazioni, dovesse trovare applicazione quella del codice di rito: si è ritenuta per l'effetto valida la notificazione dell'appello effettuata presso il procuratore costituito non domiciliatario della parte nel giudizio di primo grado). Con la sentenza 8053/14, si è poi chiarito che la previsione di cui all'art. 62 cit., dando prevalenza alle norme processuali ordinarie, esclude l'esistenza di un giudizio di legittimità speciale in materia tributaria.
Deve concludersi che la disciplina di cui all'art. 330 c.p.c. non è inficiata dalla circostanza che nel processo tributario ben può accadere che esista un difensore che non sia procuratore ad litem; occorre tuttavia formulare un'importante precisazione, che confluisce nel primo principio di diritto:
“In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle CTR si applica, con riguardo al luogo della notificazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall'art. 17, c. 2, D.Lgs. 546/1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato comma primo dell'art. 330, seconda ipotesi, nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione”.
Quale corollario di questo primo principio, discende la soluzione degli ulteriori contrasti evidenziati nell'ordinanza interlocutoria:
[a] Notificazione eseguita presso il procuratore costituito in 1° grado e contumacia della parte in sede di appello. Con riguardo all'ipotesi in esame, ed in particolare alle sorti della notifica così effettuata, possiamo riassumere i contrasti come segue:
[b] Notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore costituito in 1° grado e revoca del mandato con nomina di altro difensore in sede di appello.
Le dicotomia inesistenza/nullità della notificazione. Per illustrare analiticamente la soluzione ora prescelta, i Supremi giudici ritengono necessario esplorare e chiarire i confini che intercorrono tra inesistenze e nullità. In tema di notificazione, il codice non contempla la categoria dell'inesistenza: ne discende che essa è configurabile in ipotesi talmente radicali da non essere nemmeno state prese in considerazione dal legislatore (mancanza materiale dell'atto ovvero assenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto). Tale vizio non si configura come più grave della nullità, ma la dicotomia inesistenza/nullità si risolve nella bipartizione tra atto e non atto. La notificazione è una sequenza di atti, e finalizzata a portare a conoscenza del destinatario il contenuto di un determinato atto. Gli elementi costitutivi imprescindibili, quanto al ricorso per cassazione, sono:
Tali elementi sono dunque di per sé sufficienti a spostare il vizio di notifica dall'alveo dell'inesistenza a quello della nullità. Le Sezioni Unite pronunciano dunque ulteriori due principi di diritto: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotate, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere dette attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè in definitiva omessa”.
“Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”.
Fonte: iltributario.it |