Diritto di accesso al pensionamento, chiarimenti dall’INPS

La Redazione
14 Novembre 2016

Con Circolare n. 196/2016, l'INPS, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, ha fornito chiarimenti in materia di diritto di accesso al pensionamento, in particolare sui destinatari dell'art. 24, co. 15 bis, D.L. n. 201/2011, nonché sulle modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.

Con Circolare n. 196/2016, l'INPS, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, ha fornito chiarimenti in materia di diritto di accesso al pensionamento, in particolare sui destinatari dell'art. 24, co. 15 bis, D.L. n. 201/2011, nonché sulle modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.

L'Istituto ha, infatti, recepito le indicazioni del Ministero del Lavoro, che ritiene “possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato”.

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