Ricorso in Cassazione per violazione di legge sopravvenuta e limiti del giudicato

La Redazione
14 Novembre 2016

La violazione di norme di diritto di cui all'art. 360 c.p.c. concerne solo le disposizioni vigenti al momento della decisione impugnata o anche quelle emanate in seguito, ma dotate di efficacia retroattiva? Quali sono i limiti che la legge retroattiva sopravvenuta incontra a causa del giudicato? Sono le questioni risolte dalla Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21691/2016.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21691/2016, risolvono due ordini di questioni sollevate dalla sezione lavoro:

  • la violazione di norme di diritto, cui fa riferimento il n. 3 dell'art. 360 c.p.c., concerne solo le disposizioni vigenti al momento della decisione impugnata o anche quelle emanate in seguito, ma dotate di efficacia retroattiva?
  • quali sono i limiti che la legge retroattiva sopravvenuta incontra a causa del giudicato?

La vertenza aveva ad oggetto il riconoscimento della natura a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro e l'illegittimità dei plurimi contratti a tempo determinato susseguitisi nel tempo, con relativa reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno subito.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e definiva il risarcimento del danno, nel senso previsto dalla disciplina precedente all'introduzione dell'art. 32, L. n. 183/2010, così come la Corte d'Appello. Con ricorso in Cassazione il datore di lavoro chiedeva l'applicazione della nuova normativa sul risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di appello e prima della notifica del ricorso.

Il Collegio, riunito a Sezioni Unite, accoglie il ricorso ed enuncia i seguenti principi di diritto:

  • "L'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perché dotate di efficacia retroattiva. In tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta".
  • "Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima".

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