L'indennità di disoccupazione per co.co.co. e lavoratori a progetto: c.d. DIS-COLL

16 Gennaio 2015

Con la legge n. 183/2014 (cd. Jobs act), art. 1, nell'ambito degli strumenti di sostegno per i lavoratori involontariamente disoccupati è stata conferita delega al Governo per l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI comprendendovi anche i c.d. co.co.co. Il Governo, nel dare attuazione alla delega, ha istituito la nuova indennità di disoccupazione attribuendogli l'acronimo DIS-COLL.

L'art. 1 lett. b) n. 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183, nell'ambito delle modifiche riguardanti gli strumenti di sostegno per i lavoratori involontariamente disoccupati, ha conferito delega al Governo perché provveda alla universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI comprendendovi anche i c.d. co.co.co (fino al superamento dell'indicata forma contrattuale), esclusi gli amministratori e i sindaci.
La realizzazione della menzionata delega determinerà l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito previsti per gli indicati lavoratori nonché l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e la previsione dell'automaticità delle prestazioni. La stessa indicata norma ha disposto che la nuova regolamentazione, prima dell'entrata a regime, dovrà anche prevedere un periodo, almeno biennale, di sperimentazione a risorse definite.


I soggetti beneficiari

Al pari di quanto avviene per la NASpI, la DIS-COLL può essere riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che rimangono involontariamente disoccupati in seguito a nuovi eventi che si verificano dal primo gennaio al 31 dicembre 2015. Per avere diritto alla prestazione in argomento i lavoratori interessati devono essere iscritti in via esclusiva alla c.d. Gestione separata e non devono essere pensionati o titolari di partita IVA. Ai fini del riconoscimento della prestazione di cui ci stiamo occupando non rilevano le dimissioni del lavoratore neppure quelle dovute a giusta causa per come avviene per i lavoratori subordinati.

I requisiti

Per avere riconosciuta la DIS-COLL il collaboratore che cessa la sua attività deve essere in stato di disoccupazione (per come definito dall'art. 1, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 181/2000) al momento della presentazione della domanda. Inoltre, sul piano contributivo, deve poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del rapporto al momento in cui si verifica il medesimo evento. Oltre agli indicati requisiti il soggetto interessato per avere diritto alla provvidenza deve, ancora, poter far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento, almeno un mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito quantomeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.


La domanda

Verificatesi le descritte condizioni, il lavoratore interessato dovrà presentare all'INPS la domanda di liquidazione della prestazione entro sessantotto giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa. La prestazione stessa avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, comunque, non prima dell'ottavo giorno posteriore alla data di cessazione del rapporto lavorativo.


La durata

La DIS-COLL deve essere corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi accreditati nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno solare precedente a quello nel quale cessa l'attività lavorativa e la data della medesima cessazione. Rimangono esclusi dalla base di calcolo dell'arco temporale per il quale è dovuta la prestazione i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad altra erogazione della medesima provvidenza. La DIS-COLL non può, in ogni caso, avere durata superiore a sei mesi.



La misura ed il calcolo della DIS-COLL

Anche il sistema di calcolo e di determinazione della misura della nuova prestazione sono stati regolamentati in maniera simile a quello previsto per la NASpI. La DIS-COLL, infatti, è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi derivanti dai rapporti di collaborazione, effettuati nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto e nell'anno solare precedente diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. La prestazione sarà pari al 75% dell'indicato importo a condizione che lo stesso sia pari o inferiore, per l'anno 2015, ad € 1.195 mensili rivalutabili annualmente, per gli anni successivi, sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intercorse negli anni precedenti. Nel caso in cui il reddito medio mensile di riferimento per la determinazione della prestazione sia superiore agli indicati 1.195 euro, la prestazione medesima è incrementata in misura pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile risultante e la descritta soglia massima. L'indennità non può, in ogni caso, essere superiore, per l'anno 2015, a € 1.300 mensili. Per gli anni successivi questo importo massimo dovrà anch'esso essere rivalutato sulla base delle variazioni ISTAT di cui si è sopra riferito. Nel sesto mese di fruizione l'indennità sarà ridotta in misura pari al 3%.



Le condizioni per l'erogazione

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. A tale proposito, il decreto delegato ha disposto che, con il decreto legislativo di attuazione dell'art. 1 comma 3 della legge 183/2014, saranno introdotte ulteriori misure dirette a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.



L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

Nel caso in cui il lavoratore che percepisce la DIS-COLL trova nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la prestazione è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di avviamento fino ad un massimo di cinque giorni. Al termine del periodo di sospensione inferiore a cinque giorni, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era cessata. In ipotesi di rapporto di lavoro che superi l'indicata durata di cinque giorni, la prestazione non viene più corrisposta. La contribuzione versata nel periodo di sospensione a favore, ovviamente, del FPLD può essere fatta valere ai fini di un nuovo trattamento di NASpI.
Nei casi in cui, invece, il lavoratore che gode della prestazione DIS COLL inizi una nuova attività di lavoro autonomo dalla quale derivi un reddito inferiore al limite previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (che corrisponde a quello previsto per l'esenzione fiscale), deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio della nuova attività e comunicare allo stesso Ente il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato all'arco temporale intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la data in cui termina il periodo di godimento della stessa DIS-COLL o, se antecedente, la fine dell'anno in corso. La riduzione percentuale di cui si è sopra detto, è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore beneficiario non è tenuto a presentare le dichiarazione dei redditi, ha obbligo, comunque, di presentare all'INPS una autodichiarazione nella quale deve indicare il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.



La decadenza dal beneficio

La norma che disciplina la DIS-COLL nulla dice in merito alla decadenza dalla prestazione. Si ritiene, tuttavia, che, al pari di quanto avviene per la NASpI, si decade dal diritto a percepire la provvidenza in caso di
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di una attività lavorativa subordinata o autonoma senza che vengano effettuate le comunicazioni obbligatorie di cui si è sopra riferito;
c) attribuzione di un qualsiasi trattamento di quiescenza;
d) violazione delle regole riguardanti la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o ai percorsi di riqualificazione professionale di cui si è sopra narrato.

La contribuzione figurativa

Abbiamo già riferito che la legge delega ha conferito al Governo la facoltà di modifica delle modalità di accreditamento della contribuzione figurativa. Detta delega è stata utilizzata dall'Esecutivo in maniera radicale. La regolamentazione attuativa ha previsto, infatti, che per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.



La disciplina intertemporale

Il comma 13 dell'art. 16 del decreto delegato che si sta commentando ha disposto che i co.co.co. che hanno diritto in forza dell'art. 2 commi da 51 a 56 della legge 92/2012 alla prestazione disciplinata dalla medesima disposizione, avranno diritto, fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente alla nuova prestazione DIS-COLL. Rimangono, invece, salvi i diritti maturati in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

In conclusione

Il Governo, nel dare attuazione alla delega conferita, ha istituito la nuova indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL. Ha limitato il periodo di sperimentazione al solo 2015 (in luogo del biennio previsto dalla legge) ed ha previsto, al pari di quanto disposto in materia di ASDI, che per gli anni successivi l'eventuale estensione della DIS-COLL è subordinata allo stanziamento di nuove risorse finanziarie da effettuarsi con successivi provvedimenti legislativi. Ha ricompreso tra i soggetti possibili beneficiari i c.d. lavoratori a progetto ed ha limitato la platea dei lavoratori che possono usufruire della prestazione escludendovi i pensionati ed i titolari di partita IVA. Per il resto, la regolamentazione prevista ricalca quasi pedissequamente quella riguardante la Nuova ASpI.

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