Chiarimenti sui nuovi contratti di solidarietà difensivi
15 Febbraio 2016
Con la Circolare n. 8/2016, il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni e indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, D.L. n. 148/1993, alla luce delle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.
In materia di abrogazione e termini di efficacia dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B, il Dicastero evince da una lettura sistematica degli artt. 46, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015 e 1, co. 305, L. n. 208/2015 che il requisito fondamentale che deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula del contratto. Si precisa, altresì, che i contratti stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata prevista dal verbale di accordo firmato dalle parte, mentre quelli stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre il 31 dicembre 2016 e il relativo contributo non potrà essere riconosciuto oltre tale data.
Inoltre, viene chiarito che non rientrano nel divieto ex art. 20, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015 le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'art. 5, co. 5, D.L. n. 148/1993 poiché non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.
Infine, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni contenute nell'Interpello n. 16/2013; mentre, al fine di garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o respingimento delle domande di solidarietà, le DTL devono trasmettere alla D.G. Ammortizzatori sociali la documentazione già verificata entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. |