La trasformazione delle prestazioni di invalidità civile in assegno sociale

15 Marzo 2016

Nelle ipotesi in cui gli elementi costitutivi delle provvidenze economiche di invalidità civile previste dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1974 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della provvidenza correlata all'invalidità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale.
Massima

Nelle ipotesi in cui gli elementi costitutivi delle provvidenze economiche di invalidità civile previste dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della provvidenza correlata all'invalidità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale.

Il caso

La fattispecie oggetto di esame riguarda il caso di un soggetto che ha presentato domanda di riconoscimento di un trattamento assistenziale di invalidità civile nel corso del mese precedente il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Riconosciuto totalmente invalido e ricorrendo anche i requisiti reddituali richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, lo stesso ha richiesto il pagamento dell'assegno sociale sul presupposto che l'avvenuto riconoscimento della prestazione assistenziale prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta, ai sensi dell'

art. 19 della citata legge 118/71

, la trasformazione della pensione di invalidità civile in pensione sociale.

La questione

L'

art. 19 comma 1 della legge

30

marzo

1971 n. 118

prevede che i mutilati ed invalidi civili titolari di assegno o di pensione di invalidità civile di cui agli

artt. 12

e

13 della citata legge 118/71

, dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, “sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'

articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153

”. L'indicata prestazione è stata trasformata in assegno sociale dall'

art. 3 comma 6 della legge

8

agosto

1995 n. 335

. In merito alla decorrenza delle indicate prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili, secondo quanto dispone l'

art. 5 comma 1 del

Decreto del Presidente della Repubblica 21

settembre

1994 n. 698

, le menzionate provvidenze “decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.”

Appare di tutta evidenza che, applicando le disposizioni normative appena riportate, nell'ipotesi in cui la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile sia proposta nel mese precedente il compimento del sessantacinquesimo anno di età, il momento di decorrenza delle prestazioni assistenziali descritte, sia quelle correlate all'invalidità civile che l'assegno sociale, avranno la medesima decorrenza fissata, si ricorda, per le prime nel primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e per la seconda al primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La conseguenziale questione da risolvere, pertanto, deve essere ricondotta all'individuazione del momento in cui sorge il diritto alla prestazione di invalidità civile al fine di verificare se, nella fattispecie descritta, è possibile la “trasformazione” dell'indicata provvidenza in assegno sociale.

Le soluzioni giuridiche

Il descritto problema interpretativo ha trovato differente soluzione in giurisprudenza.

La tesi maggioritaria, cui ha aderito anche la sentenza delle SS. UU. in commento, ritiene che il diritto alla prestazione di invalidità civile sorge nel momento in cui risultano verificati gli elementi costitutivi richiesti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza.

In particolare, si è ritenuto che la regola per cui il pagamento della pensione o dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda risponde “verosimilmente” ad opportunità di natura contabile, mentre i principi generali dell'ordinamento si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza dei mezzi di sostentamento. Il principio per il quale il pagamento della prestazione viene differito al primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda non può essere esteso ai casi in cui non è stato espressamente ricondotto.

La regola generale, invece, che trova fondamento nell'art. 38 della Carta Fondamentale, è quella per la quale gli effetti del riconoscimento devono essere ricondotti al momento di maturazione delle condizioni medico-legali e socio-economiche richieste dalla legge. Ne consegue che la trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno sociale di cui all'

art. 19 della legge 118/71

deve essere effettuata dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche nelle ipotesi in cui non sia stato pagato neanche un rateo della provvidenza di invalidità civile e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale (tra le tante,

Cass. 24 marzo 2009 n. 7043

;

Cass. 12 gennaio 2011 n. 567

;

Cass. 20 novembre 2013 n. 26050

).

La tesi contraria a quella appena descritta, esplicitata nella sentenza della S.C. n. 8099 del 23 maggio 2012, fonda il proprio convincimento sul dato letterale delle norme che istituiscono le provvidenze di invalidità civile

(artt. 12

e

13 l. 118/71

). Si ritiene, infatti, che, siccome le indicate disposizioni fanno coincidere la concessione dei benefici con una certa data (primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda), “se ne impone una lettura nella quale i due elementi vanno ritenuti coesistenti e inseparabili”. Di conseguenza, la data stabilita dalla legge come quella di decorrenza della prestazione diventa, anch'essa, elemento costitutivo del diritto e lo stesso, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la detta data.

A supporto del descritto argomento interpretativo letterale si è opinato che le indicate conclusioni trovano riscontro, in generale, anche nelle norme successive riguardanti le prestazioni di invalidità civile. Più specificamente si è affermato che analoga conclusione deve trarsi dal tenore letterale dell'

art. 1 comma 3 della legge 18/1980

il quale prevede che il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda, nonché dalla disposizione generale contenuta nell'

art. 5 comma 1 del d.P.R. n. 698/94

secondo il quale i benefici assistenziali di invalidità civile decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario ovvero dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalla commissione sanitaria competente.

La regola relativa alla decorrenza dalla data stabilita dagli organi sanitari competenti, costantemente interpretata nel senso che da tale data deve considerarsi sorto il diritto e dovuti i benefici economici, risulterebbe asistematica e priva di logica se identico rilievo non venisse dato anche alla decorrenza che per prima risulta indicata nello stesso testo normativo.

Ulteriore riscontro si è individuato nella comparazione della regolamentazione prevista per le prestazioni di invalidità civile con quelle previdenziali riguardanti l'invalidità al lavoro. A tale proposito si è affermato che l'

art. 18 del d.P.R. 488/68

, applicabile alle prestazioni liquidate ex

legge 222/84

, distingue il momento di perfezionamento del diritto da quello “di decorrenza dell'obbligo di corresponsione delle prestazioni medesime, facendo coincidere quest'ultimo con il primo giorno successivo a quello in cui, appunto, si è perfezionato il diritto”.

In merito alla valenza del disposto dell'

art. 38 della Costituzione

si è precisato che l'indicata disposizione fondamentale prevede la tutela dei soggetti inabili “ma non ne prescrive le modalità, restando quindi affidato al legislatore stabilire le condizioni e i limiti di accesso alle provvidenze di volta in volta apprestate, in rapporto alla (altrettanto) doverosa esigenza di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili per i fini di assistenza sociale”.

Alla luce delle argomentazioni riferite si è ritenuto che nell'ipotesi di presentazione della domanda di invalidità civile nel mese precedente il compimento del sessantacinquesimo anno di età, il diritto all'indicata prestazione non può venire ad esistenza in quanto l'elemento costitutivo del diritto medesimo riguardante la decorrenza della prestazione si realizza in un momento successivo al compimento dell'indicata età e, tale fatto impedisce, non solo il sorgere del diritto alla provvidenza correlata, ma anche la sua trasformazione in assegno sociale.

Osservazioni

Tra le descritte opzioni interpretative, si ritiene sia da condividere la prima di esse perché maggiormente rispondente alla ratio delle norme che regolamentano la materia nonché, sul piano sistematico, al generale principio di tutela delle persone inabili.

Il punto di partenza dal quale iniziare l'esame delle regole riguardanti la fattispecie che ci occupa si ritiene sia costituito dall'esame, in generale, degli effetti conseguenti al riconoscimento della condizione (recte status) di invalido civile. È noto che l'avvenuto riconoscimento del superamento della soglia invalidante (anche nelle ipotesi in cui risulti superato il limite minimo in base al quale si ha diritto alle prestazioni economiche) attribuisce al soggetto ritenuto invalido una serie di diritti tra i quali sono ricomprese anche le provvidenze economiche. Queste ultime, infatti, non esauriscono il ventaglio dei benefici conseguenti alla verificata esistenza della condizione di invalidità. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al diritto di iscrizione negli elenchi degli invalidi, o al diritto all'esenzione del ticket sanitario. In merito ai benefici da ultimo indicati, è fuor di dubbio che la loro decorrenza vada individuata nel momento successivo alla data del riconoscimento sanitario. Alcuna norma prevede che detti effetti debbano essere posposti al primo giorno del mese successivo al riconoscimento medico-legale per come avviene riguardo alle prestazioni economiche. Il soggetto riconosciuto invalido ben può richiedere immediatamente l'iscrizione negli elenchi tenuti presso i centri per l'impiego o usufruire dell'esenzione del ticket sanitario.

Appare evidente che i principi generali dell'ordinamento, per come ineccepibilmente affermato nella decisione in commento, si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità, oltre, ovviamente, gli eventuali altri requisiti previsti dalla legge. In quest'ottica è ben comprensibile e condivisibile l'assunto secondo il quale la posposizione degli effetti in materia di decorrenza delle prestazioni economiche risponde esclusivamente ad una “opportunità di natura contabile” che non incide minimamente sul momento di insorgenza del diritto. Se si dovesse ritenere che la decorrenza della prestazione economica costituisce presupposto del diritto si determinerebbe una illogica differenziazione in relazione ad uno specifico beneficio che trova fondamento nella medesima condizione di invalido civile.

Sul piano sistematico generale, poi, ai fini dell'individuazione del momento in cui sorge il diritto alla tutela assistenziale delle persone invalide, si ritiene doveroso ricordare che l'indicata regola generale risulta ribadita ed applicata anche in materia di assistenza a favore delle persone handicappate disciplinate dalla

legge 104/92

. Le disposizioni contenute nella legge da ultimo indicata fanno sorgere i diritti da essa scaturenti nel momento immediatamente successivo al riconoscimento della condizione di minorazione fisica e/o psichica rilevante.

La conseguenza ineludibile delle considerazioni svolte porta a ritenere che il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità civile sorge nel momento in cui risulti accertato lo stato di invalidità e l'esistenza del c.d. requisito socio-economico. La successiva trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno sociale, secondo il disposto dell'

art. 19 della legge 118/71

, va realizzata dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche nei casi in cui non sia stato pagato neanche un rateo della provvidenza di invalidità civile e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale.

Guida all'approfondimento

D. Mesiti, Manuale di diritto previdenziale, Giuffrè ed., 2014 pag. 367 e ss.

G. Iacone – C. Buccelli, L'invalidità civile, Padova 2008

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario