GMS e giusta causa: il giudice deve esaminare le norme disciplinari contenute nel CCNL

La Redazione
15 Giugno 2017

Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Così la Cassazione, con sentenza n. 11558/2017.

La Cassazione, con sentenza n. 11558/2017, evidenzia che l'art. 30 della L. n. 183/2010 al comma 3 stabilisce che, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

La sentenza impugnata, invece, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, senza esaminare le previsioni del codice disciplinare contenute nel CCNL di categoria che prevedevano il licenziamento per giusta causa in caso di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi. La Suprema Corte ritiene che, senza tale esame, non sia possibile decidere in ordine alla legittimità del licenziamento. Afferma, infatti, che “pur esprimendo apprezzamenti sulla proporzionalità della sanzione, mostra tuttavia di non aver minimamente esaminato la norma contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro che sanziona col licenziamento l'appropriazione di beni aziendali. Ciò basta per cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, affinché accerti la legittimità o meno della sanzione alla luce della disciplina contrattuale collettiva”.

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