Cass.civ., sez. lavoro, 11 febbraio 2015, n. 2691, sent.
In caso di licenziamento disciplinare, il comportamento del prestatore deve essere valutato non solo nel suo contenuto oggettivo (natura e qualità del rapporto, vincolo e grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate), ma anche nella sua portata soggettiva, quindi con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2691, depositata l'11 febbraio 2015.
Il caso. Un lavoratore veniva accusato dal datore di lavoro (una società che si occupava di vendita telefonica di biglietti aerei) di aver commesso gravi irregolarità nell'emissione di un biglietto elettronico, in quanto questo era stato pagato con una carta di credito italiana, mentre la procedura prescriveva l'utilizzo di una americana. Inoltre, il dipendente aveva quotato il biglietto in euro e non in dollari (violando anche in questo caso la procedura); aveva eliminato, senza autorizzazione, dalla quotazione del biglietto delle voci; infine, aveva inoltrato, senza motivazione, la prenotazione del biglietto al proprio indirizzo di posta elettronica personale. Per questi motivi, la società lo licenziava. Tuttavia, la Corte d'appello di Palermo dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare, ritenendo sproporzionata la sanzione e non reputando accertata l'intenzionalità fraudolenta della condotta.
La società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione, deducendo che la quotazione del biglietto in euro conseguiva all'inserimento di uno specifico comando nel sistema: da ciò, oltre al fatto del pagamento con carta di credito italiana, doveva dedursi la volontarietà dell'operazione. Contestava, inoltre, la ritenuta sproporzione della sanzione, considerando la gravità del fatto, cioè la volontaria emissione di biglietti ad un prezzo inferiore a quanto previsto.
Indagine completa. La Corte di Cassazione ricorda che per giustificare un licenziamento disciplinare, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario. Il comportamento del prestatore deve essere valutato non solo nel suo contenuto oggettivo (natura e qualità del rapporto, vincolo e grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate), ma anche nella sua portata soggettiva, quindi con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente.
Negligenza accertata. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano rilevato la sussistenza di una serie di violazioni «con negative progressive coincidenze», escludendo così la mera svista, ed arrivando a concludere che il comportamento del lavoratore durante la vendita del biglietto era stato negligente o non professionale. Tuttavia, avevano ritenuto che rimanesse il dubbio sulla preesistenza di un disegno doloso volto a favorire l'acquirente del biglietto (poi annullato), il che era andato a vantaggio del lavoratore.
L'errore della Corte d'appello era stato di non aver approfondito l'indagine sul dolo (o comunque l'intensità dell'elemento colposo), in particolar modo riguardo alla procedura di quotazione automatica del biglietto, delle relative tasse in dollari e della necessità di una specifica digitazione per quotare il biglietto in altra valuta.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.