Ferie: l’ultima parola spetta al datore di lavoro

La Redazione
01 Dicembre 2014

Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa

Cass.civ., sez. VI, 27 novembre 2014, n. 25255, sent.

Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza n. 25159, depositata il 26 novembre 2014.

Il caso. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano aveva giudicato illegittimo il licenziamento e reintegrato la lavoratrice nel suo posto di lavoro, sostenendo che il comportamento della stessa non potesse ritenersi in malafede, in quanto, a precisa richiesta della lavoratrice, la società datrice di lavoro, pur avendo concesso solo in parte il periodo di fiere richiesto, tuttavia non aveva neppure espressamente rigettato la domanda per il periodo residuo.
Contro tale decisione proponeva gravame la società datrice di lavoro, che veniva accolto dalla Corte d'appello con il rigetto dell'originaria domanda proposta dalla lavoratrice, la quale ha proposto ricorso per cassazione.
Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie. Il Collegio ritiene che, a fronte della richiesta della lavoratrice di fruire di determinati periodi di ferie, la risposta della società era stata assolutamente chiara ed inequivocabile: l'azienda autorizzò unicamente il periodo di ferie richiesto, con la conseguenza che le ulteriori pretese ferie, di fatto godute dalla lavoratrice, erano frutto di una illegittima autodeterminazione e collocamento unilaterale in ferie da parte della stessa. Ciò, sostiene il Collegio, è in contrasto con l'art. 2109 c.c. e con il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario in materia, secondo il quale il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.

Pertanto, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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