Riorganizzazione aziendale: criteri per scegliere il lavoratore da licenziare

La Redazione
16 Marzo 2017

In tema di licenziamento per GMO, la sentenza n. 25192/2016 della Cassazione afferma che, in presenza di più posizioni fungibili, il datore di lavoro è tenuto ad individuare il lavoratore da licenziare secondo i principi di correttezza e buon fede. I criteri di cui all'art. 5, L. n. 223/1991 possono rappresentare uno standard idoneo, ferma restando la possibilità di utilizzare altri parametri, purché improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei soggetti interessati.

Il ricorso di un lavoratore, che impugnava il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per riorganizzazione aziendale, veniva accolto in primo grado ma tale pronuncia veniva riformata in Appello: la Corte territoriale, infatti, riteneva fossero stati rispettati i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. nella scelta del lavoratore da licenziare.

La Cassazione, con la sentenza 7 dicembre 2016, n. 25192, respinge il ricorso del lavoratore. Motiva la Suprema Corte che, in presenza di posizioni fungibili a quella del lavoratore licenziato, occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, è necessario individuare a priori dei criteri di scelta conformi ai principi ex artt. 1175 e 1375 c.c., così come i criteri ex art. 5, L. n. 223/1991.

Nel caso concreto, i criteri utilizzati dal datore di lavoro risultavano essere ragionevoli, in quanto improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati, dunque tali da consentire una comparazione oggettiva tra i lavoratori.

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