Periodo di comporto per malattia: calcolo

La Redazione
16 Aprile 2015

Come si calcola il periodo di comporto per malattia durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro?

Come si calcola il periodo di comporto per malattia durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro?

Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.

L'art. 6, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, riconosce ai lavoratori con qualifica di impiegato i seguenti periodi di comporto:

- 3 mesi, per anzianità di servizio non superiore a dieci anni;

- 6 mesi, per anzianità di servizio superiori.

Maggiori durate sono previste generalmente dai contratti collettivi di categoria, sia per gli impiegati che per gli operai.

Se il periodo di comporto è espresso in mesi, la sua durata va calcolata secondo il calendario comune e cioè secondo i giorni effettivamente compresi nei mesi in considerazione (Cass. 18 giugno 2012, n. 9971: il comporto stabilito in 12 mesi viene esaurito dopo 365 giorni di assenza). Nel calcolo del periodo di comporto sono incluse tutte le giornate di assenza, compresi i giorni festivi o comunque non lavorativi che cadano durante il periodo di malattia, operando – in difetto di prova contraria, che è onere del lavoratore fornire – una presunzione di continuità dell'episodio morboso addotto dal lavoratore (Cass. 15 dicembre 2008, n. 29317). Sono parimenti inclusi i giorni non lavorativi e le assenze intermedie del lavoratore tra una malattia e l'altra (Cass. 30 marzo 2010, n. 7658). Per evitare di superare il limite massimo di conservazione del posto, il lavoratore può chiedere di usufruire delle ferie già maturate, mutando il titolo dell'assenza al fine di sospendere il decorso del comporto.

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