Comporto e licenziamento
17 Marzo 2016
L'intimazione del licenziamento deve essere immediatamente successiva al superamento del periodo di comporto?
Nell'ipotesi in cui, superato il periodo di comporto, il lavoratore riprenda l'attività lavorativa, ciò non comporta la rinuncia del datore al diritto di recesso, ex art. 2110 c.c. Di conseguenza potrà procedere al licenziamento anche laddove sia trascorso un apprezzabile arco di tempo, dovendo comunque sussistere un nesso causale tra l'esercizio del diritto e il suddetto superamento, come fatto addotto a giustificazione del recesso. Nel caso esaminato, infatti, si dovrà contemperare l'interesse del lavoratore alla certezza della continuazione del rapporto, con quello del datore di valutare, in base agli episodi morbosi e alla loro successione nel tempo, la convenienza alla prosecuzione, considerate le esigenze aziendali. In merito: Corte di Cassazione sentenze n. 3645/2016 e n. 16462/2015. Bussole di inquadramento |