Cigs: scelta dei lavoratori da sospendere

La Redazione
22 Giugno 2015

In caso di CIG aziendale, quali sono i principi in base ai quali si opera la scelta dei lavoratori da sospendere?

In caso di CIG aziendale, quali sono i principi in base ai quali si opera la scelta dei lavoratori da sospendere?


Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, in materia di scelta dei lavoratori operano i seguenti principi: i criteri, fissati dal datore di lavoro o dall'accordo collettivo, devono essere obiettivi e razionali (Cass. 21 settembre 2006, n. 20455), rispettare i principi di equità, correttezza e buona fede e, comunque, evitare qualsiasi discriminazione (sulla differenza tra i concetti di scelta non conforme ai criteri concordati con gli accordi sindacali e alle finalità specifiche dell'istituto - c.d. limite interno del potere datoriale di sospensione - e quello di scelta discriminatoria - c.d. limite esterno del potere di sospensione, Cass. 5 agosto 2005, n. 16537).

Il provvedimento del datore di lavoro rimane unilaterale anche se recepisce un accordo sindacale e, come tale, sempre impugnabile anche dai lavoratori iscritti; la violazione dei criteri inficia la scelta in maniera diversa, a seconda del tipo di illegittimità commessa: la rende nulla, con effetti ripristinatori, se determinata da motivi illeciti o discriminatori; la rende invece annullabile, con effetti solamente risarcitori, se effettuata in malafede o commettendo scorrettezze, senza razionalità o obiettività.

Il lavoratore collocato in cassa integrazione in base ad un accordo che preveda la rotazione ha diritto al risarcimento del danno contrattuale in caso di mancato rispetto della clausola, da parte dell'azienda (Cass. 12 ottobre 2006, n. 21820).

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