Lavoro con minori, quando serve il certificato penale
17 Settembre 2014
Sì per l'addetto al miniclub o al babysitting, no per le attività di ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani. Con l'Interpello n. 25 del 15 settembre scorso, in risposta a un quesito posto da Federalberghi in merito all'obbligo del datore di lavoro - introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 - di richiedere il certificato antipedofilia nel caso di assunzione di personale, il Ministero del Lavoro ha chiarito che detto obbligo sussiste solo per quelle attività che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori (come, nel caso delle attività alberghiere, per l'addetto al c.d. miniclub o al babysitting) e non, invece, per le attività del settore afferenti al ricevimento, alla portineria, alla cucina e alla pulizia piani. In quest'ultimo caso, infatti, "la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile".
Il Ministero ricorda come, nella Circolare n. 9/2014, sia già stato chiarito che, alla stregua della lettera della norma su indicata, rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo in esame le ipotesi di "assunzione di personale per lo svolgimento di attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori, ovvero nell'ambito di attività che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori", restandone invece fuori “quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata".
Ne consegue che anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l'assolvimento dell'obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, e ciò perché l'eventuale attività di tutoraggio viene svolta generalmente in via eventuale e complementare all'attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.
Infine, nell'Interpello in esame si ricorda che l'obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro sussiste esclusivamente prima di effettuare l'assunzione oppure prima della stipula di un nuovo contratto con lo stesso prestatore, così come chiarito, tra l'altro, dalla nota interpretativa del Ministero della Giustizia – Ufficio legislativo, in merito al citato art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014.
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