Riqualificazione lavoro autonomo, quando si evita la maxisanzione

17 Ottobre 2014

Con Nota n. 16920/2014 del 9 ottobre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della maxisanzione nell'ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d'acconto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota n. 16920 del 9 ottobre scorso, fornisce alcune delucidazioni in merito all'applicazione della maxisanzione in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d'acconto.

In particolare, si chiarisce che la maxisanzione in parola non può essere irrogata qualora per il lavoro autonomo sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria poiché, pur a fronte della riqualificazione della prestazione come lavoro subordinato, in presenza di detta valida documentazione fiscale, non può essere considerato lavoro "in nero".

La maxisanzione

Nell'ambito delle misure contro il lavoro sommerso, l'art. 4, L. 183/2010 prescrive l'applicazione della maxisanzione in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, ad eccezione che dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.

Il MinLav sottolinea come la ratio della norma si ravvisi nel collegare la maxisanzione alla sussistenza di prestazioni di natura subordinata poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione o dei connessi adempimenti contributivi che evidenzino la volontà di non occultare il rapporto.

Con riferimento al lavoro autonomo occasionale, la maxisanzione viene, quindi, irrogata in assenza della documentazione (relativa al periodo oggetto di accertamento) utile alla verifica della pretesa autonomia del rapporto.

Documentazione utile

Essendo il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. caratterizzato dall'assenza di obblighi di comunicazione preventiva, si impone di considerare, oltre alla documentazione previdenziale, altri elementi significativi ad escludere la volontà di occultare il rapporto alla P.A.

Rilevante, a tali fini, la valida documentazione fiscale, quale il versamento delle ritenute d'acconto tramite F24 o la dichiarazione 770, dalla quale emerga la conoscenza da parte della P.A. di un rapporto di lavoro che, quindi, non può ritenersi “in nero” ed esclude l'applicazione della maxisanzione pur a fronte della riqualificazione della prestazione come lavoro subordinato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.