Licenziamento collettivo e vizi procedurali: quale tutela?
17 Ottobre 2016
Con sentenza n. 19320/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento collettivo, il vizio meramente procedurale, relativo alla genericità della comunicazione di cui all'art. 4, co. 9, L. n. 223/1991, porta ad una sanzione meramente indennitaria senza reintegra nel posto di lavoro.
La Corte d'Appello aveva, infatti, dichiarato inefficace il recesso intimato ad un lavoratore per genericità della comunicazione di cui al citato art. 4, condannando il datore di lavoro alla reintegra del dipendente, oltre al risarcimento del relativo danno. Questi ricorreva per la cassazione della sentenza asserendo, da un lato, che nella comunicazione di cui trattasi non è necessario esplicitare i presupposti per l'applicazione dei criteri di scelta, essendo sufficiente indicarne le modalità di applicazione; dall'altro, censurando l'erronea applicazione della tutela reintegratoria nonostante il riscontrato vizio del procedimento.
Il primo motivo di ricorso non viene condiviso dalla Suprema Corte, secondo cui la comunicazione, finalizzata al controllo circa la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. n. 12344/2015), cristallizza anche le ragioni del recesso, impedendo al datore di dedurre in giudizio ex post l'applicazione di modalità di scelta diverse da quelle risultanti nella comunicazione.
Risulta fondato, invece, il secondo motivo. La Cassazione, infatti, distingue la violazione di procedure richiamate all'art. 4, co. 12 (ove trova applicazione la sola tutela indennitaria) dalla violazione dei criteri di scelta previsti dal co. 1 (con applicazione della tutela reale piena di cui all'art. 18, co. 1, St.Lav.). Sottolineando, poi, che l'incompletezza della comunicazione di cui al comma 9, costituisce "violazione delle procedure" che dà luogo alla tutela indennitaria tra 12 e 24 mensilità (Cass. n. 12095/2016), la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata. |