Periodo di comporto
22 Dicembre 2014
Se un lavoratore rimane vittima di un infortunio sul luogo di lavoro e deve sospendere la propria prestazione, quali sono le tutele a cui ha diritto e per quanto tempo?
Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi. L'art. 6, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, riconosce ai lavoratori con qualifica di impiegato i seguenti periodi di comporto: - 3 mesi, per anzianità di servizio non superiore a dieci anni; - 6 mesi, per anzianità di servizio superiori.
Maggiori durate sono generalmente previste dai contratti collettivi di categoria, (sia per gli impiegati sia per gli operai) che ne individuano anche gli elementi differenziali: la durata può infatti variare in ragione dell'età, dell'anzianità di servizio, della qualifica, etc.
Al lavoratore spetta inoltre, durante l'assenza, un trattamento economico nella misura stabilita dalle leggi, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (art. 2110, comma 1, c.c.). Durante il periodo di comporto il lavoratore non può essere licenziato ma l'effetto sospensivo non si verifica se ricorre una giusta causa di licenziamento, sussistendo in tal caso una situazione che non consente la prosecuzione del rapporto, neanche in via temporanea.
Il periodo di assenza deve essere inoltre computato nell'anzianità di servizio (art. 2110, comma. 3, c.c.). Superato il periodo massimo di conservazione del posto, ciascuna delle parti può recedere ai sensi dell'art. 2118 c.c. (con preavviso). |