Responsabilità solidale contributiva nell’appalto: limiti temporali

La Redazione
17 Dicembre 2015

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 29/2015, ha fornito chiarimenti in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all'applicazione del termine decadenziale di due anni ex art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 29/2015, ha risposto all'istanza avanzata da Confindustria, Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e Alleanza delle cooperative, in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all'applicazione del termine decadenziale di due anni ex art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Si chiedevano, infatti, chiarimenti circa l'individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, co. 28, D.L. n. 223/2006 e 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Analizzando i riferimenti normativi citati, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle due disposizioni – e cioè sino al 27 aprile 2012 – l'art. 29 cit., in quanto di carattere speciale, debba essere considerato prevalente in materia contributiva rispetto all'art. 35 cit.

“Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto”.

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