Procedure concorsuali e licenziamenti collettivi dal 1° gennaio 2016

La Redazione
17 Dicembre 2015

Il Ministero del Lavoro ha fornito, con Interpello n. 28/2015, la corretta interpretazione dell'art. 3, L. n. 223/1991 concernente l'intervento straordinario di integrazione salariale nell'ambito di procedure concorsuali, in considerazione della sua abrogazione, sancita a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Su istanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito, con Interpello n. 28/2015, la corretta interpretazione dell'art. 3, L. n. 223/1991 concernente l'intervento straordinario di integrazione salariale nell'ambito di procedure concorsuali, in considerazione della sua abrogazione, sancita a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il Dicastero, infatti, chiarisce che, laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all'ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all'abrogazione della disposizione di cui all'art. 3, le stesse possono concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell'esonero in argomento.

Al contrario, non è ammissibile l'attivazione di tali licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, attesa l'abrogazione della citata disposizione.

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