Valutazione dei rischi per la sicurezza anche per i contratti a tempo determinato

La Redazione
18 Maggio 2015

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve provare di aver provveduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con documento attestante data certa e anteriore alla data di stipula del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

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