Lavoro accessorio: i nuovi obblighi di comunicazione alla DTL

La Redazione
18 Ottobre 2016

Con la sua prima Circolare, n. 1/2016, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative relative al lavoro accessorio, a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al Jobs Act, allegando la lista delle mail ove inviare le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

Con la sua prima Circolare, n. 1/2016, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative relative alla "comunicazione lavoro accessorio", a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al Jobs Act, recante disposizioni che integrano e modificano il codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015.

Importanti novità sono, infatti, previste in materia di lavoro accessorio, ove si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher, oltre che una specifica disciplina sanzionatoria.

Ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente, già prevista nei confronti dell'INPS, questi dovrà inviare, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, una mail alla competente DTL agli indirizzi creati appositamente ed allegati alla Circolare.

L'INL sottolinea, inoltre, l'opportunità di conservare copia delle mail trasmesse al fine di semplificare l'attività di verifica del personale ispettivo, che dovrà tener conto dell'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e l'atto di prassi in commento (si ricorda, infatti, che è prevista una sanzione da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).

Si informa, inoltre, che al termine della creazione dell'apposita infrastruttura tecnologica, sarà possibile definire la comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

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