Fruizione dell’aspettativa sindacale e Statuto dei lavoratori
18 Novembre 2014
Il caso: assenza ingiustificata o regolare cooptazione? La Corte d'Appello di Milano confermava l'antisindacalità del comportamento di una società, consistito nel considerare come assenza ingiustificata dal lavoro i giorni di aspettativa sindacale richiesti da un dipendente ex art. 31 Statuto dei Lavoratori. In particolare emergeva come il soggetto fosse stato chiamato a far parte dell'Ufficio Nazionale mediante il meccanismo della cooptazione, in sostituzione di altro componente. La s.p.a. ricorreva allora per cassazione.
Nessuna limitazione alla fruizione dei permessi sindacali La Suprema Corte, come si legge nei motivi della decisione a fondamento della sentenza n. 24393 del 17 novembre 2014, analizza la norma dello Statuto dei Lavoratori sopra menzionata e il rapporto con l'art. 3 D.Lgs. n. 564/1996, disciplinante la contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. Richiamando la sentenza n. 16865/2011, la Sezione Lavoro ricorda che il Decreto Legislativo del 1996 vale solo ai fini previdenziali – espressamente citati nella norma – senza introdurre una modifica di ordine generale allo Statuto o una limitazione per l'autonomia sindacale nell'individuare le cariche provinciali e nazionali legittimate alla fruizione dei permessi. E parimenti vi è irrilevanza rispetto ai requisti di contribuzione figurativa.
La valutazione del programma di intervento dell'O.S. spetta al Merito La valutazione della ricomprensione di una specifica carica nel concetto di attività sindacale provinciale, poi, spetta al giudice di Merito. Nel caso esaminato la Corte milanese ha ritenuto che la rispondenza dell'utilizzazione del permesso alle scelte dell'associazione risultasse da quanto riferito in giudizio. Per questo il ricorso viene rigettato. |