Recesso dal rapporto durante il periodo di prova
30 Marzo 2015
La disciplina limitativa dei licenziamenti individuali tutela anche i lavoratori in prova o questi ne sono esclusi?
Ai sensi dell'art. 2096, comma 3, c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Nel caso in cui sia stabilita una durata minima, entrambe le parti non possono esercitare la facoltà di recesso (se non per giusta causa) prima della scadenza del termine. La disciplina limitativa dei licenziamenti individuali non trova applicazione nei confronti dei lavoratori in prova, purché la prova non si prolunghi oltre sei mesi (L. n. 604/1966, art. 10); pertanto il recesso non deve essere motivato (Cass. 1° dicembre 2008, n. 28531). La Corte costituzionale ha comunque riconosciuto la sussistenza di un limite alla discrezionalità dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento intimato durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato (Cass. 22 dicembre 1980, n. 189). |