Tutele giurisdizionali nel collocamento obbligatorio

La Redazione
26 Marzo 2015

Il rifiuto dell'assunzione obbligatoria da parte del datore di lavoro fa insorgere un diritto al risarcimento del danno in capo al lavoratore?

Il rifiuto dell'assunzione obbligatoria da parte del datore di lavoro fa insorgere un diritto al risarcimento del danno in capo al lavoratore?

In materia di collocamento obbligatorio, la richiesta all'ufficio provinciale del lavoro rivolta dal datore di lavoro, tenuto all'obbligo di assunzione del personale protetto in relazione ai limiti dimensionali della sua impresa, costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento da parte dell'ufficio medesimo, da cui deriva il diritto soggettivo del lavoratore al posto di lavoro e l'obbligo del datore di lavoro di assumerlo, ma non anche la costituzione del rapporto di lavoro, la cui nascita richiede necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali la qualifica, la retribuzione e l'eventuale periodo di prova. Ne consegue che, ove l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore ha solo diritto ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del datore di lavoro, la cui quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227 c.c. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione fino alla pronuncia di secondo grado (Cass. 13 gennaio 2009, n. 488; Cass. Sez. Un. 28 maggio 2007, n. 12348; Cass. 7 giugno 2005, n. 11774; Cass. 20 aprile 2002, n. 5766).

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